Revoca Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma la Decisione per Reati Precedenti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito dell’esecuzione della pena: la revoca affidamento in prova. La vicenda riguarda un soggetto a cui era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento, successivamente revocata a causa della scoperta di un altro reato commesso in un periodo antecedente alla concessione stessa. Questa decisione sottolinea l’importanza della valutazione completa della personalità e della pericolosità sociale del condannato prima di ammetterlo a benefici alternativi alla detenzione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Al ricorrente era stata concessa, nel settembre 2022, la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza veniva a conoscenza che lo stesso soggetto aveva commesso un grave reato, previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90 (in materia di stupefacenti), in un periodo che si estendeva fino al febbraio 2022.
L’elemento più significativo della vicenda è che, prima di ottenere l’affidamento in prova, l’interessato si trovava agli arresti domiciliari proprio per il reato per cui gli era stata poi concessa la misura alternativa. Il nuovo reato era stato quindi commesso mentre era già sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, sebbene prima della concessione dell’affidamento.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza e il Ricorso
Sulla base di queste nuove informazioni, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di revocare la misura alternativa. La logica del tribunale è stata chiara: se avesse avuto conoscenza di questa informazione al momento della decisione, non avrebbe mai concesso l’affidamento.
L’impatto sulla valutazione di idoneità
La commissione di un reato della stessa indole durante l’esecuzione di una misura come gli arresti domiciliari dimostrava, secondo il Tribunale, una palese inidoneità del soggetto a beneficiare di misure alternative. Tale comportamento indicava un’elevata pericolosità sociale e un concreto pericolo di recidiva, rendendo la misura dell’affidamento inadeguata a prevenire la commissione di ulteriori reati.
I motivi del ricorso: una difesa debole
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. La sua difesa si è concentrata sul sostenere, in modo generico e senza adeguato supporto probatorio, che il reato contestato si fosse concluso in una data anteriore a quella considerata, allegando solo meri stralci di un’ordinanza di custodia cautelare. Questa modalità di impugnazione si è scontrata con il principio di autosufficienza del ricorso.
L’Analisi della Corte di Cassazione e la revoca affidamento in prova
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse dal difensore fossero generiche e non in grado di scalfire la solida motivazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la valutazione del Tribunale di Sorveglianza è stata ritenuta corretta e logica. La scoperta di un reato commesso durante un’altra misura restrittiva è un elemento che mina alla base il giudizio prognostico favorevole necessario per la concessione dell’affidamento. Dimostra che il percorso di risocializzazione non solo non era avviato, ma era stato tradito da una condotta criminale persistente. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua carenza strutturale. La violazione del principio di autosufficienza ha impedito alla Corte di valutare nel merito le doglianze, poiché il ricorrente non ha fornito tutti gli elementi necessari per una decisione, limitandosi a contestazioni generiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione di misure alternative si basa su una valutazione di fiducia e su una prognosi positiva riguardo al futuro comportamento del condannato. Quando emergono fatti, anche se precedenti alla concessione, che dimostrano l’inaffidabilità del soggetto e la sua persistente pericolosità sociale, la revoca della misura non è solo possibile, ma doverosa. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue pretese.
È possibile revocare l’affidamento in prova per un reato commesso prima della sua concessione?
Sì, secondo questa ordinanza, è possibile se il reato, sebbene commesso in precedenza, non era noto al Tribunale di Sorveglianza al momento della concessione e se la sua conoscenza avrebbe portato a una valutazione negativa sull’idoneità del soggetto alla misura alternativa.
Quale elemento è stato decisivo per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto?
L’elemento decisivo è stato il fatto che il nuovo reato è stato commesso mentre il soggetto si trovava già agli arresti domiciliari per un illecito dello stesso tipo. Questo ha dimostrato un’evidente inidoneità ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e in violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente non ha fornito alla Corte tutti gli elementi necessari per valutare le sue argomentazioni, limitandosi a presentare meri stralci di altri atti giudiziari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20983 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali – sono manifestamente infondate.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania nell’ordinanza impugnata osserva che: – nel settembre 2022 veniva concessa a COGNOME la misura alternativa dell’affidamento in prova; – successivamente si veniva a conoscenza della commissione da parte del ricorrente del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 DPR 309/90 fino al febbraio 2022; – prima della concessione dell’affidamento in prova, il reo si trovava agli arresti domiciliari esecutivi proprio per il fatto (di cui all’ar DPR 309/90) per cui si era ritenuto di concedere la misura alternativa. E conclude che, se i Giudici della sorveglianza fossero stati a conoscenza della commissione del suddetto reato durante l’esecuzione degli arresti domiciliari per fatto dello stesso tipo, non avrebbero concesso la suddetta misura alternativa in ragione sia dell’evidente sua inidoneità ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva sia della pericolosità sociale del reo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste genericamente sul fatto che il reato, su cui sarebbe stata fondata la revoca dell’affidamento in prova, non sarebbe stato commesso fino al febbraio 2022 ma fino al 26 novembre 2021, peraltro allegando meri stralci di ordinanza di custodia cautelare, in violazione del principio di autosufficienza – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.