Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13412 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 04/01/1989
avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di NOME COGNOME la revoca, con effetto dal 15 agosto 2024, della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, per avere egli, tenuto comportamenti in contrasto con le prescrizioni imposte, per come risulta dal suo deferimento all’Autorità Giudiziaria, in data 22 settembre 2024, per il reato di furto aggravato in concorso commesso, in orario notturno, il 15 agosto 2024, anche in violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo;
in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare – in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, – che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789);
in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli;
il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto, dal rilievo ch il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effe impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all’autorit giudiziaria;
il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che l’episodio è dimostrativo della mancata comprensione del significato della misura alternativa e si pone in termini di incompatibilità con la sua prosecuzione;
a fronte di uno sviluppo argonnentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un’ottica di mera confutazione, imperniata sulle modalità con le quali è stata commessa la condotta che ha dato luogo alla revoca della misura alternativa;
le contestazioni del ricorrente non intaccano, tuttavia, il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento serbato dal condannato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla persistenza delle difficoltà riscontrate e, in sostanza, dalla scarsa adesione alle iniziative rieducative;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025