Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23725 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato ex tunc l’affidamento in prova concesso a NOME COGNOME con ordinanza in data 28 settembre 2023, eseguita in data 20 ottobre 2023, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 18 dicembre 2023 con il quale era stata provvisoriamente sospesa l’applicazione della misura alternativa.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca, basata sulla sospetta commissione di un reato, e alla decorrenza ex tunc.
3. Il ricorso è inammissibile
3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento poiché il ricorrente in data 16 dicembre 2023 è stato tratto in arresto per la commissione di gravissime lesioni personali ai danni di un vicino di casa che aveva cosparso di liquido infiammabile, poi dandogli fuoco (la persona offesa decedeva qualche giorno dopo).
Il ricorso è generico là dove si limita a dedurre che l’accertamento non è definitivo e che l’arresto non è stato convalidato per trascorsa flagranza, mentre non critica la esistenza e specifica rilevanza delle condotte accertate sulla base delle dichiarazioni testimoniali e gli accertamenti di polizia.
3.2. Quanto alla decorrenza della revoca, il Collegio condivide l’orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata dà atto del brevissimo periodo di tempo trascorso in affidamento, compiendo una valutazione del caso concreto che il ricorso si limita a disconoscere e confutare in modo generico.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 maggio 2024.