Revoca Affidamento in Prova: Quando Nuovi Reati Interrompono il Percorso Rieducativo
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, basata sulla fiducia riposta nel condannato e sul suo impegno in un percorso di reinserimento. Tuttavia, cosa accade se durante questo periodo emergono nuove accuse penali? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la revoca dell’affidamento in prova può essere disposta anche senza attendere una condanna definitiva per i nuovi reati, se questi dimostrano un’incompatibilità con il beneficio concesso.
I Fatti del Caso
Un individuo, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, si è visto revocare il beneficio dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. La decisione del tribunale era fondata su plurime contestazioni per il reato di ricettazione, una delle quali commessa in epoca recente, durante il periodo di applicazione della misura stessa.
Ritenendo ingiusta la revoca, l’interessato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe dovuto basare una decisione così grave su accuse non ancora accertate con una sentenza passata in giudicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende ha sigillato l’esito del procedimento.
Le Motivazioni: Valutazione Autonoma e la revoca affidamento in prova
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato, ribadito dalla Corte. Nel procedimento di sorveglianza, il giudice ha il potere e il dovere di valutare autonomamente qualsiasi fatto, anche se costituente ipotesi di reato, per verificare la sua pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Non è necessario attendere l’esito del procedimento penale relativo ai nuovi illeciti.
La commissione di nuovi reati, in particolare durante il periodo di prova, è considerata espressione di un “atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso [trattamento] da parte del detenuto”. Il comportamento del soggetto ha dimostrato di non essere in linea con il patto fiduciario che sta alla base della misura alternativa.
La Corte ha inoltre specificato che le censure mosse dal ricorrente erano in realtà tentativi di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il percorso logico seguito dal Tribunale di Sorveglianza è stato ritenuto immune da vizi, avendo correttamente interpretato gli elementi a disposizione come prova di un comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni della misura.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un principio cardine nell’esecuzione penale: l’affidamento in prova non è un diritto acquisito, ma una possibilità condizionata a una condotta irreprensibile. La pronuncia chiarisce che la fiducia dell’ordinamento può essere revocata immediatamente qualora il comportamento del condannato, valutato autonomamente dal giudice di sorveglianza, dimostri la sua inidoneità a proseguire nel percorso di reinserimento esterno.
Per chi beneficia di misure alternative, ciò rappresenta un monito chiaro: qualsiasi devianza, specialmente se di natura penale, può comportare l’immediato ritorno in un istituto di pena, senza dover attendere i tempi, spesso lunghi, di un nuovo processo penale.
Un nuovo reato non ancora giudicato può causare la revoca dell’affidamento in prova?
Sì. Il Tribunale di Sorveglianza può valutare autonomamente fatti che costituiscono ipotesi di reato, senza attendere la sentenza definitiva, per giudicare se la condotta del soggetto sia incompatibile con la misura alternativa.
Quale comportamento ha portato alla revoca nel caso specifico?
La revoca è stata causata da plurime contestazioni per illeciti di ricettazione, uno dei quali commesso durante il periodo di affidamento in prova, indicando un atteggiamento contrario al percorso rieducativo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava violazioni di legge, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito della decisione, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 22/03/1992
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 30/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternati dell’affidamento in prova, già concessa a NOME COGNOME;
Ritenuto che «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizi relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinen rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamen incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 338 del 30/04/2019, De, Rv. 276498 – 01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 256695 – 01);
che pertanto legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha valutato l risultanze relativi alle plurime contestazioni di illeciti di ricettazione, uno de commesso il 18/03/2025, quindi in epoca recente durante l’applicazione della misura alternativa;
Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un’alternativa lettura degli elementi che già compiutamente giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata;
che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutat e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il Córisig)iere estensore GLYPH
Il P sidente