Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 22/01/1996
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO
che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania, ai sensi dell’art. 51ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 3 febbraio 2021;
che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato l’emissione, in data 24 gennaio 2024, nei confronti del condannato, di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto ai qua il PARATORE ha reso ammissione di colpevolezza;
che, ad avviso del giudice di merito, l’avere il condannato continuato, in costanza di misura alternativa, la sua attività di traffico di stupefacenti (quanto meno fino al mese di april 2022), costituiva condotta rivelatrice di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni (viola anche con riferimento alla presenza presso il domicilio in determinati orari), da considerarsi incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova;
LETTO
il ricorso, con il quale si deduce travisamento del fatto, per non avere il Tribunale tenuto conto dell’applicazione di misura cautelare nei confronti del PARATORE circoscritta al solo reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, da reputarsi condotta episodica, e per aver trascurato di valutare l’avviamento, da parte del condannato, di un programma di recupero di tipo ambulatoriale presso il SERT Catania-2;
RITENUTO
che, a prescindere dalla mancata autosufficienza dell’impugnazione quanto alla vicenda cautelare di cui si è detto, le censure, oltre ad essere assertive circa la dedotta “episodicità” della condotta, non si confrontano con la corretta valutazione della durata dell’attività delittuosa del PARATORE, da lui stesso riconosciuta fino ad oltre un anno di distanza dalla concessione a suo favore della misura alternativa più ampia, dal che è scaturito, coerentemente, il giudizio conclusivo del Tribunale di sorveglianza sulla sua inaffidabilità; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presiden