Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4416 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME;
letto il motivo di ricorso, con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione in ordine alla revoca suddetta ed al rigetto della richiesta di sollevare eccezione di incostituzionalità dell’art. 51 -ter ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., e dell’istanza di rinvio del presente procedimento in attesa degli sviluppi delle indagini di quello a carico del ricorrente per i reati di porto di armi e tentato omicidio;
rilevato che:
a supporto del motivo, il ricorrente reitera, in maniera generica, le stesse doglianze già vagliate e disattese nel provvedimento impugNOME, ribadendo la ritenuta incostituzionalità della previsione di cui all’art. 51 -ter ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente la sospensione o la revoca della misura alternativa sul presupposto che il condanNOME ha tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione della stessa, anche qualora questa consista nella commissione di un reato rispetto al quale la responsabilità non sia stata accertata con sentenza irrevocabile, ribadendo la carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale dispone la revoca della misura in ragione della condotta tenuta dal ricorrente, non ancora accertata giudizialmente, oltre che nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento;
il Tribunale di sorveglianza ha, invero, ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità con motivazione congrua e, pertanto, non sindacabile in questa sede, evidenziando che l’art. 51-ter Ord. pen. consente, legittimamente, di ritenere incompatibile la prosecuzione della misura con le finalità della stessa, in presenza di elementi indicativi di detta incompatibilità, giudicando la commissione dei gravi delitti da parte del ricorrente certamente in contrasto con la finalità rieducativa delle misure alternative e con la tutela della sicurezza pubblica;
a tale fine, la circostanza che la responsabilità penale del ricorrente non sia stata accertata giudizialmente non esclude la possibilità di ritenere che la condotta possa rilevare nel giudizio di revoca della misura, atteso che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, è legittima la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condanNOME, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale in quanto, ciò che conta in quella sede, è solo la valutazione della condotta del condanNOME al fine di stabilire se lo stesso,
prescindendo dall’accertamento giudiziale delle sue responsabilità, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti, purché il Tribunale di sorveglianza valuti la pertinenza dei fatti contestati rispetto al trattamento rieducativo, quale espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME Bello, Rv. 276498);
il Tribunale ha adempiuto a tale obbligo ritenendo che la condotta del ricorrente è certamente incompatibile con la prosecuzione della misura, in ragione dell’evidenza che il condanNOME, in tal modo, ha dimostrato non solo di non riuscire a rispettare le prescrizioni impostegli, ma ha posto in essere gravi reati, richiamando, inoltre, gli elementi probatori a suo carico, nonché i gravi indizi di reità e le esigenze cautelari che hanno indotto a disporre la misura cautelare della custodia in carcere;
peraltro, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);
il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condanNOME (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi avendo segnalato la commissione dei gravi reati, ed avendo ampiamente esposto, in definitiva, le ragioni poste alla base della revoca della misura;
per le stesse ragioni, ed alla luce della pericolosità sociale del condanNOME, è stata rigettata la richiesta di rinviare il procedimento in attesa degli sviluppi delle indagini;
i motivi di ricorso si risolvono nell’istanza di rivalutazione del fatto, che deve dirsi inammissibile sulla scorta di costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601);
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025