Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47367 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato a MELZO il 22/02/1979
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette~ le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale dell Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l’ordinanza emessa in data 26 giugno 2023 dal medesimo Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la quale veniva concesso al suddetto l’affidamento in prova al servizio sociale (non ratificando per l’effetto l’ordinanza di sospensione di detta misur emessa dal Magistrato di sorveglianza delegato in data 2 maggio 2023), e ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare formulate nell’interesse del medesimo, dichiarando non luogo a provvedere sulla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per essere stato violato il diritto al contraddittorio e il diritto di dif ricorrente, e vizio di motivazione.
Si duole il difensore che l’ordinanza pur essendo stata emessa all’esito di camera di consiglio sulla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla qual non essendo stata eseguita detta misura, correttamente pronunciava il non luogo a provvedere, abbia, poi, provveduto alla revoca dell’ordinanza di concessione di detta misura e al rigetto dell’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare formulate nell’interesse di Giacobbe. Il tutto in assenza di contraddittorio e, quindi, violazione del diritto di difesa, non essendosi data la possibilità al patrocinatore interloquire sull’oggetto della decisione.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta che la revoca dell’ordinanza concessiva della misura alternativa è stata disposta in ragione dell’emissione nei confronti del condannato di ordinanza custodiale, trascurandosi che la sottoposizione a misura cautelare per altra causa non è ostativa al riconoscimento di una misura alternativa, ma ne determina unicamente la sospensione.
Rileva, inoltre, che l’avviso per la presentazione al Direttore dell’Uepe al fine del sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni relative alla misura dell’affidamento non è mai arrivato all’odierno ricorrente.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Nessuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa vi è stata, verten comunque, di fatto, la decisione del Tribunale di sorveglianza sulla revoca della misura alternativa concessa e non eseguita e sull’insussistenza dei presupposti per una nuova concessione di misure alternative in conseguenza della revoca dell’ordinanza concessiva disposta, su cui la difesa avrebbe potuto (e dovuto) interloquire nel corso del procedimento di sorveglianza, mediante memorie illustrative e discussione orale all’udienza camerale.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, muove dall’ordinanza di sospensione della misura alternativa in corso del Magistrato di sorveglianza, sulla base della sopravvenuta custodia cautelare in carcere in ragione di un grave compendio indiziario circa l’inseriment di Giacobbe in un contesto di criminalità organizzata di elevatissima pericolosità, e ril che quest’ultimo non ha mai sottoscritto le prescrizioni della misura dell’affidamento prova al servizio sociale davanti all’Uepe di Milano, motivo per cui detta misura non ha mai avuto inizio.
Osserva, pertanto, di dovere pronunciare il non luogo a provvedere sulla proposta di revoca e procedere alla revoca dell’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale di concessione della misura alternativa mai iniziata. Ritiene, infine, di doversi pronuncia sulle istanze di misure alternative relative al cumulo in esecuzione (avendo, invero, stesse ripreso vigore dopo l’intervenuta revoca del provvedimento concessivo).
A tale ultimo riguardo, evidenzia che le misure dell’affidamento in prova e dell detenzione domiciliare non possono essere concesse, considerato, in primo luogo, che il soggetto non si è premurato di sottoscrivere il verbale di prescrizioni dell’affidamento prova nei tempi prescritti e ciò sebbene abbia ricevuto regolarmente e tempestivamente la notifica del provvedimento concessivo; e considerato, in secondo luogo, che alla luce dell’ordinanza di custodia cautelare sopravvenuta a detto provvedimento dette misure alternative non appaiono adeguate al contenimento della pericolosità del soggetto, inserito in un circuito di elevatissimo spessore criminale.
Ne deriva l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, le cui censure sono inidonee ad intaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, dovendosi, altresì, ritenere indimostrato il rilievo sull’omessa notifica dell’invito a firmare il v prescrizioni, neppure documentato a fronte della asserita regolare e tempestiva notifica del provvedimento concessivo.
E’ vero che l’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa per la durata della misura · custodiale, ma non ne corTorta
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automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità co prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). Inoltre, l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziari soltanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. 1, n. 42579 de 17/09/2013, COGNOME, Rv. 256701). E’, tuttavia, vero che nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Milano non si limita a dare atto della sopravvenienza della misur custodiale per fatti commessi successivamente a quelli (di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, rispettivamente del 2015 e del 2010) per i quali era stato dispo l’affidamento in prova, bensì ha svolto un’attenta analisi dei medesimi, evidenziandone la gravità. Ha, quindi, considerato che a NOME COGNOME è stata applicata detta misura cautelare per avere fatto parte dell’associazione mafiosa denominata `ndrangheta, in una delle sue articolazioni locali presenti sul territorio di Milano e province limitrofe, e precisione, per avere contribuito al perseguimento degli scopi del sodalizio, ponendo in att truffe ai danni delle agenzie di lavoro interinale e occupandosi della distribuzione degli u a favore del clan (fatti contestati come avvenuti in Milano nel 2023).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P . Q . M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.