Revoca Affidamento in Prova: Quando Fatti Precedenti Contano
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante misura alternativa alla detenzione, basata su una prognosi favorevole circa il reinserimento sociale del condannato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1291/2024, affronta un tema cruciale: la possibilità di revoca dell’affidamento in prova a causa di fatti commessi prima della sua concessione, ma emersi solo successivamente. Questa pronuncia chiarisce che la scoperta di nuovi elementi negativi, anche se risalenti nel tempo, può incrinare la fiducia su cui si fonda il beneficio e giustificarne la revoca.
Il Caso in Analisi: Dalla Prova alla Detenzione Domiciliare
Il caso esaminato ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Catania, che ha sostituito la misura dell’affidamento in prova, precedentemente concessa a un individuo, con la detenzione domiciliare. Il motivo di tale aggravamento era l’arresto del soggetto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per reati commessi in un periodo antecedente alla concessione dell’affidamento stesso.
L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca non dovesse essere una conseguenza automatica dell’arresto. Secondo la difesa, i fatti contestati, essendo precedenti alla concessione della misura alternativa, non potevano di per sé dimostrare un fallimento del percorso di reinserimento. La revoca, a suo avviso, sarebbe stata legittima solo se fosse stata provata un’attuale inidoneità del soggetto al trattamento.
La Decisione della Corte: La revoca affidamento in prova è legittima
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il punto centrale della sentenza è che la sopravvenienza di una misura cautelare, anche per fatti pregressi, può legittimamente portare alla revoca del beneficio penitenziario.
La condizione fondamentale, tuttavia, è che il nuovo provvedimento restrittivo introduca elementi di valutazione inediti rispetto a quelli considerati al momento della concessione dell’affidamento. Se questi nuovi elementi sono tali da modificare la prognosi favorevole iniziale, la revoca diventa una conseguenza logica e giuridicamente corretta.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito che l’affidamento in prova si basa su un giudizio prognostico positivo. Quando emergono fatti gravi, precedentemente non noti, questi possono minare alle fondamenta quella valutazione. Nel caso specifico, la gravità dei reati contestati nella nuova ordinanza cautelare è stata ritenuta ‘inconciliabile’ con la prosecuzione della misura alternativa in stato di libertà.
Il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, non è incorso in alcun vizio di motivazione. Ha correttamente valutato come i nuovi elementi, sebbene relativi a un passato non recente, abbiano modificato il ‘quadro delle conoscenze’ e dimostrato una pericolosità sociale del soggetto che non era stata pienamente apprezzata in precedenza. In sostanza, la scoperta di questi fatti ha rivelato che la prognosi iniziale era basata su dati incompleti, giustificando una riconsiderazione e la conseguente sostituzione della misura con una più restrittiva, come la detenzione domiciliare.
Conclusioni
La sentenza n. 1291/2024 rafforza un principio di fondamentale importanza nell’esecuzione penale: la fiducia accordata con la concessione di una misura alternativa non è incondizionata. La valutazione sull’idoneità del condannato è un processo dinamico, suscettibile di essere rivisto alla luce di nuove informazioni. Anche fatti commessi prima dell’inizio del percorso di reinserimento possono avere un peso determinante se rivelano aspetti della personalità o della condotta del soggetto che sono in contrasto con la finalità della misura. Questa pronuncia serve da monito: la trasparenza e la completezza delle informazioni sono essenziali per la costruzione di un valido percorso di recupero, e la scoperta di elementi taciuti o sconosciuti può portare alla perdita dei benefici concessi.
È possibile revocare l’affidamento in prova per fatti commessi prima della sua concessione?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’affidamento in prova può essere revocato anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio, a condizione che la misura cautelare sopravvenuta introduca nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli considerati inizialmente e che questi modifichino la prognosi favorevole.
La revoca dell’affidamento in prova è automatica in caso di arresto per fatti precedenti?
No, la revoca non è automatica. Deve basarsi su una valutazione discrezionale del giudice, il quale deve verificare se i nuovi fatti, per la loro gravità, siano inconciliabili con la prosecuzione della misura alternativa e rendano il soggetto non idoneo al trattamento.
Cosa si intende per ‘nuovi elementi’ capaci di modificare la prognosi?
Per ‘nuovi elementi’ si intendono quelle informazioni, emerse dal provvedimento cautelare, che non erano note al momento della concessione dell’affidamento. Questi elementi devono essere in grado di alterare il quadro conoscitivo su cui si basava la prognosi favorevole, dimostrando una pericolosità o un’inaffidabilità del soggetto non precedentemente valutata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto che la misura dell’affidamento in prova concessa ad NOME con sua ordinanza del 6 ottobre 2021 – 19 aprile 2022 p fosse sostituita con la misura della detenzione domiciliare presso l’abitazione / per essere/stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Ragusa, in relazione al procedimento penale n. 37527 del 2020.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, si denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata laddove non ha considerato che i fatti per cui l’affidato è stato tratto in arresto s cift, riferiscono a un periodo precedente l’affidamento GLYPH la revoca non dovrebbe conseguire automaticamente a ogni violazione, ma solo quando il soggetto risulti non essere idoneo al trattamento.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Anche tenuto conto che il fatto oggetto della nuova restrizione di natura cautelare sia antecedente all’affidamento in prova, va rilevato come questa Corte abbia già chiarito che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando sopravvenga una misura cautelare anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento era stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Rv. 25670; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Rv. 221640).
Il Tribunale di sorveglianza ha trasformato l’affidamento in prova in detenzione domiciliare per la gravità dei fatti contestati, sia pure antecedenti al riconoscimento del beneficio ma non noti già allora, e per la sua inconciliabilità con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione in stato di libertà, senza incorrere nel vizio motivazionale invocato.
Va, infatti, qui ribadito che «L’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Rv. 280095) 1 (….»,t,
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/6/2023