Revoca Affidamento in Prova: Valgono i Fatti Precedenti? La Cassazione Chiarisce
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, basata sulla fiducia che lo Stato ripone nel percorso di risocializzazione del condannato. Ma cosa succede se, dopo la concessione di tale beneficio, emergono fatti gravi commessi in passato dal soggetto, sconosciuti al momento della decisione? Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta proprio questo tema, stabilendo un principio chiave sulla revoca affidamento in prova.
Il Caso: La Scoperta di un Passato Ingombrante
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva disposto la revoca dell’affidamento in prova nei confronti di un individuo. La decisione era scaturita dalla scoperta, successiva alla concessione della misura, di un titolo di custodia cautelare a suo carico. L’accusa era gravissima: partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, un reato commesso a partire dal 2020 e con carattere di permanenza.
Secondo il Tribunale, la gravità di tale condotta, se fosse stata nota al momento della valutazione iniziale, avrebbe portato a un rigetto della richiesta di affidamento. La successiva revoca della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame, motivata da questioni relative alle esigenze cautelari, non cambiava la sostanza: il comportamento pregresso era di per sé sintomatico di un’inaffidabilità incompatibile con il beneficio concesso.
Il Ricorso in Cassazione e le Obiezioni della Difesa
La difesa del condannato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse astratta e non avesse concretamente valutato la gravità dei fatti. Si evidenziava che le condotte contestate non erano recenti e che, soprattutto, un altro organo giudiziario (il Tribunale del Riesame) aveva escluso la sussistenza di attuali esigenze cautelari. Inoltre, si sottolineava l’assenza di qualsiasi comportamento negativo da parte dell’assistito dopo l’inizio dell’affidamento in prova, elemento che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere determinante.
La Decisione della Cassazione e la Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito un punto cruciale del diritto dell’esecuzione penale, consolidando un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui la revoca affidamento in prova può basarsi anche su fatti antecedenti alla sua concessione, a patto che questi fossero sconosciuti al giudice al momento della decisione. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza, infatti, non deve limitarsi a ciò che accade durante la misura, ma può estendersi a una riconsiderazione complessiva della personalità del condannato alla luce di nuovi elementi.
La Corte ha specificato che la partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico (prevista dall’art. 74 d.P.R. 309/1990) è un fatto di “consistente gravità” che legittima pienamente il Tribunale a riconsiderare, “ora per allora”, la propria decisione. In pratica, il giudice si chiede: “Se avessi saputo questo fatto all’epoca, avrei concesso l’affidamento?”. Se la risposta è negativa, la revoca è giustificata.
Le argomentazioni difensive sull’assenza di condotte negative successive sono state ritenute “non pertinenti”. La scoperta di un passato criminale grave e occultato mina alla radice il patto di fiducia su cui si fonda la misura alternativa, indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce che l’accesso alle misure alternative non è un diritto incondizionato, ma è subordinato a una valutazione prognostica positiva sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e di intraprendere un serio percorso di reinserimento. La scoperta di gravi condotte pregresse, sconosciute al momento della concessione del beneficio, rompe questo patto fiduciario e permette al giudice di revocare la misura ex tunc, cioè con effetto retroattivo. Questa decisione sottolinea l’importanza della completezza e della veridicità delle informazioni a disposizione del Tribunale di Sorveglianza e conferma che la valutazione sulla meritevolezza del beneficio può essere costantemente aggiornata sulla base di elementi nuovi e rilevanti, anche se riguardanti il passato.
È possibile revocare l’affidamento in prova per un comportamento tenuto prima che la misura fosse concessa?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca è legittima se si basa su fatti, anche antecedenti alla concessione della misura, che non erano noti al Tribunale di Sorveglianza al momento della decisione e che sono di gravità tale da minare la valutazione iniziale sull’idoneità del soggetto.
La successiva revoca di un’ordinanza di custodia cautelare per lo stesso fatto incide sulla decisione di revocare l’affidamento?
No. Secondo la sentenza, la revoca della misura cautelare per motivi legati alle esigenze del momento (es. cessate esigenze cautelari) non è rilevante. Ciò che conta per la revoca dell’affidamento è la gravità del comportamento stesso, che viene valutato autonomamente dal Tribunale di Sorveglianza.
Il fatto che l’affidato non abbia commesso violazioni dopo l’inizio della prova impedisce la revoca per fatti precedenti?
No. La sentenza chiarisce che l’assenza di comportamenti negativi posteriori all’inizio della misura non è pertinente quando la revoca si fonda sulla scoperta di condotte antecedenti, gravi e sconosciute, che avrebbero originariamente impedito la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2213 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sedici NOME nato a CATANIA il 19/11/1990
avverso l’ordinanza del 21/08/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania;
Vita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 21 agosto 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto la revoca ex tunc (sin dal 24 aprile 2024) dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di COGNOME PietroCOGNOME
In motivazione si evidenzia che in data 19 giugno 2024 Ł stato eseguito – nei confronti dell’affidato – un titolo cautelare detentivo con valutazione di esistenza dei gravi indizi a suo carico, in riferimento alla partecipazione ad una associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti (fatto commesso dal 2020 in permanenza).
Si tratta – secondo il Tribunale – di un fatto di particolare gravità che ove conosciuto al momento della decisione sulla misura alternativa avrebbe determinato il rigetto della domanda di affidamento. Non appare rilevante la intervenuta revoca, per profili relativi alle esigenze cautelari, del suddetto titolo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Sedici Pietro, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Si ritiene del tutto astratta la motivazione addotta dal Tribunale, che si limita a prendere atto della ‘sopravvenienza’ senza apprezzarne la gravità. Peraltro si tratta di condotte non recenti ed in rapporto alle quali non sono state ritenute sussistenti esigenze cautelari (dal Tribunale del Riesame). Non vi sono, peraltro, comportamenti del Sedici posteriori alla applicazione della misura alternativi ma solo antecedenti, nemmeno idonei a determinare una rivalutazione dei presupposti della misura in applicazione.
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 30554/2024
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
La decisione impugnata realizza – in modo consentito – una valutazione di fatti non noti al momento della emissione dell’ordinanza applicativa della misura alternativa (v. Sez. I n. 28841 del 17.05.2019, rv 276394 secondo cui in tema di misure alternative alla detenzione il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile), incidenti in modo rilevante sulla ammissibilità della misura.
E’ evidente, infatti, che l’esistenza di una condotta di partecipazione ad un gruppo organizzato e dedito alla cessione di stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) Ł aspetto di consistente gravità, che il Tribunale era pienamente legittimato a valutare, ora per allora.
Non risultano pertinenti le doglianze difensive circa l’assenza di condotte negative posteriori alla decisione sull’affidamento, per quanto sinora esposto.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME