Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 384 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 384 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23/07/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX dalla data dell’08/08/2022, alla quale era stato ammesso in via provvisoria per espiare un cumulo di pena per reati di produzione e traffico di stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità, e per violazioni di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi fino al 2017.
La misura alternativa ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 era stata confermata in data 12/10/2022 al fine di intraprendere un programma terapeutico riabilitativo presso la
RAGIONE_SOCIALE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; il condannato era stato seguito anche dal RAGIONE_SOCIALE di XXXXXXXX e dal Serd di XXXXXXXXXX perchØ affetto da disturbi borderline e da problematiche di tossicodipendenza.
La misura era stata sospesa provvisoriamente con decreto del Magistrato di sorveglianza in data 30/06/2025 a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico del Tribunale del riesame di Roma e relativa ad una condotta di reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R.n. 309/90, per aver acquistato da un sodalizio criminale collegato alle attività di narcotraffico a Roma un quantitativo di 10 kg di cocaina per la cessione a terzi.
Il fatto era stato commesso tra il 27 e il 29 maggio 2020, mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva che la commissione di una così grave condotta durantegli arresti domiciliari dimostrasse l’assoluta incapacità del condannato di recidere i legami con l’ambiente criminale di riferimento e non rendesse possibile escludere la persistenza di tali rapporti in costanza di affidamento terapeutico; aggiungeva che la RAGIONE_SOCIALE era oggetto di un’indagine della Procura di Roma, che coinvolgeva alcuni suoi operatori per condotte agevolative di comportamenti illeciti degli ospiti.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Tribunale di sorveglianza concludeva che il condannato era risultato immeritevole del beneficio e che il pericolo di recidiva era alimentato dal contesto nel quale stava scontando la misura alternativa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di
XXXXXXXXXXXXXXX, deducendo nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e 47, comma 11, l.n. 354/75 per erronea e mancata applicazione della norma e per difetto, illogicità manifesta o contraddittorietà di motivazione in relazione alla data di decorrenza della revoca individuata dal Tribunale con effetto retroattivo.
Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto del fatto che i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare nel giugno 2025 erano stati commessi il 27 e il 29 maggio del 2020, quindi ben prima che egli fosse ammesso al beneficio, applicatogli in via provvisoria due anni dopo.
Del tutto apparente e generica Ł la motivazione nella parte in cui prospetta la possibilità che egli abbia continuato a coltivare rapporti criminali nel periodo in cui era accolto in comunità, mentre nessuna specifica valutazione viene compiuta sul comportamento effettivamente tenuto in quello stesso arco temporale per il quale retroattivamente il provvedimento impugnato ha revocato il beneficio.
Il ricorrente richiamava il positivo esito di tutte le richieste antecedenti di liberazione anticipata, che avevano attestato il suo corretto comportamento nei semestri di riferimento, e ha poi enumerato le numerose tappe del percorso riabilitativo svolto dal condannato e sulle quali la motivazione non si era espressa, contravvenendo tra l’altro all’insegnamento di Corte Cost. n. 343/1987.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
2. Il provvedimento impugnato ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, già concessa al condannato l’08/08/2022, poichØ era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico da parte del Tribunale del riesame di Roma, divenuta esecutiva il 18/06/2025, e relativa ad una condotta di reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R.n. 309/90, per aver acquistato da un sodalizio criminale collegato alle attività di narcotraffico a Roma un quantitativo di 10 kg di cocaina per la cessione a terzi.
Il fatto era stato commesso tra il 27 e il 29 maggio 2020, mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per gli stessi fatti per i quali stava scontando la pena in misura alternativa e il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, per quanto la misura cautelare sopravvenuta alla concessione del beneficio riguardasse fatti commessi in epoca antecedente al momento in cui veniva considerato meritevole dell’affidamento in prova, il provvedimento a lui favorevole poteva essere sempre modificato qualora fossero risultati come avvenuto – elementi diversi da quelli valutati.
La giurisprudenza si Ł già effettivamente espressa in questo senso, affermando che «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto per condotte successive all’inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01)» (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240 – 01). E ciò vale anche nell’ipotesi inversa
quando, cioŁ, un provvedimento giurisdizionale sfavorevole del Tribunale di sorveglianza sia basato su una situazione che risulti, successivamente alla sua adozione, diversa rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento (così Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 259604 – 01, con riguardo alla modificabilità del provvedimento di revoca di misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in conseguenza della contestazione di un delitto di rapina, per il quale l’imputato era stato successivamente assolto).
Il Tribunale di sorveglianza ha riformulato il suo giudizio sulla meritevolezza dell’affidamento in prova tenendo conto della contestazione di fatti che non gli erano noti quando la misura alternativa era stata concessa.
Tuttavia, poichØ la condotta, sebbene compiuta durante la precedente sottoposizione agli arresti domiciliari, Ł comunque precedente all’avvio della misura alternativa, la sua gravità, che certamente offre indizi circa la mancata adesione effettiva al programma terapeutico, andava comparataalle risultanze riguardanti il comportamento tenuto nello svolgimento dell’affidamento terapeutico, con piø articolata motivazione in confronto con le concrete documentate risultanze relative alle condotte tenute durante la sottoposizione alla misura alternativa.
Invece dal provvedimento non risultano nØ richieste nØ acquisite, nØ pertanto valutate, le attività di cura e di osservazione del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, di cui il provvedimento impugnato fa menzione per aver preso in carico il ricorrente.
NØ possono considerarsi idonei a giustificare la decisione, fino a rendere irrilevante l’ulteriore indagine sul comportamento tenuto dal condannato durante la sottoposizione alla misura alternativa, gli elementi di sospetto derivanti dal fatto che la RAGIONE_SOCIALE ospitante sia attualmente oggetto di indagine.
Sul punto i riferimenti del Tribunale di sorveglianza sono del tutto generici e non consentono di ricavare concreti elementi di valutazione sul comportamento tenuto dal condannato negli anni successivi alla commissione dei fatti oggetto della sopravvenuta contestazione.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, perchØ proceda, libero nell’esito, ad integrare la lacuna motivazionale sopra evidenziata, svolgendo un accertamento e una compiuta valutazione della condotta tenuta durante la sottoposizione della misura alternativa al fine di compararne le risultanze con la gravità delle antecedenti condotte emerse a suo carico e di formulare un piø compiuto e attuale giudizio sulla meritevolezza del beneficio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 05/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.