Revoca dell’affidamento in prova: quando una lite costa la libertà
L’affidamento in prova è una misura fondamentale per il reinserimento sociale del condannato, ma si basa su un patto di fiducia con lo Stato. La sua violazione, anche attraverso comportamenti non penalmente perseguiti, può portare alla revoca dell’affidamento in prova. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un singolo episodio di aggressività possa essere sufficiente a dimostrare l’inadeguatezza della misura e a far tornare il soggetto in regime detentivo.
Il caso: da una lite stradale alla revoca della misura alternativa
I fatti all’origine della vicenda riguardano un uomo, già ammesso alla misura dell’affidamento in prova, che si è trovato coinvolto in una lite per motivi di viabilità. Insieme a due suoi parenti, avrebbe aggredito fisicamente un’altra persona. In particolare, secondo la denuncia della vittima, il suo ruolo sarebbe stato quello di impedirle la fuga mentre veniva colpita.
Questo episodio ha spinto il Tribunale di Sorveglianza di Lecce a intervenire. Valutando il comportamento del soggetto, il Tribunale ha ritenuto che egli fosse incapace di controllare i propri impulsi aggressivi. Di conseguenza, ha concluso che la misura alternativa non era più idonea a perseguire le finalità di rieducazione e reinserimento sociale, procedendo così alla sua revoca.
La decisione della Cassazione sulla revoca dell’affidamento in prova
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto completamente le sue argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Corte ha stabilito che il ragionamento del giudice di sorveglianza era logico, coerente e privo di vizi. L’appello del ricorrente, secondo i giudici, non mirava a evidenziare errori di diritto, ma a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Di fronte a un ricorso manifestamente infondato, la Cassazione non solo lo ha dichiarato inammissibile, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva adeguatamente spiegato perché il comportamento aggressivo del soggetto minasse alla base il percorso di reinserimento. L’aggressione dimostrava una persistente pericolosità sociale e una incapacità di autocontrollo, rendendo l’affidamento in prova uno strumento inefficace. La Cassazione ha ritenuto tale valutazione immune da censure, poiché basata su elementi concreti e coerentemente argomentata.
Conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa decisione ribadisce che il beneficio di una misura alternativa alla detenzione non è un diritto acquisito, ma è condizionato a una condotta che dimostri un reale progresso nel percorso di rieducazione. Un singolo episodio negativo, se grave e indicativo di una mancata revisione critica del proprio passato criminale, può essere sufficiente per la revoca dell’affidamento in prova. Inoltre, l’ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su solidi motivi di diritto e non può essere un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, pena l’inammissibilità e la condanna a sanzioni economiche.
Per quale motivo è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova?
La misura è stata revocata perché il condannato è stato coinvolto in un’aggressione, dimostrando di non essere in grado di controllare i propri impulsi aggressivi. Tale comportamento è stato ritenuto incompatibile con il percorso di rieducazione e reinserimento sociale previsto dalla misura stessa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente non riguardavano vizi di legge o di motivazione, ma si limitavano a chiedere una nuova valutazione dei fatti. Questo tipo di riesame non è consentito in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
La revoca dell’affidamento in prova diventa definitiva. Inoltre, a causa della manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata ed esente da vizi logici – ha definitivamente revocato l’affidamento in prova a suo tempo concesso a NOME COGNOME, poiché il condannato in data 16 settembre 2023 era stato coinvolto (assieme allo zio ed al padre) in una lite per ragioni di viabilità sfo nell’aggressione ai danni di NOME COGNOME, il quale aveva proposto querela, segnalando, in particolare, che il più giovane degli aggressori (identificato nell’odier ricorrente) gli aveva impedito di fuggire mentre veniva aggredito;
Ritenuto, quindi, che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha considerato l’affidato incapace di controllare i propri impulsi aggressivi con la conseguente inadeguatezza della misura alternativa per rieducare e reinserire il condannato nel contesto sociale;
Rilevato che l’odierno ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (così come anche i motivi aggiunti a norma dell’art.585, comma 4, cod. proc. pen.), e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma’ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.