Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ( ; «12- GLYPH Vitti,ttOt,jzz_ dgi-e . /41N GLYPH cy 6 L
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato ex tunc l’affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti di NOME COGNOME, in relazione all’esecuzione della penaYndici, mesi dieci e giorni dieci di reclusione (pena residua di anni sette, mesi nove, giorni tre di reclusione), per plurimi reati, tra i quali furto, evasione, tentata rapina, lesioni personal favoreggiamento reale, di cui al provvedimento di cumulo del 3 settembre 2022 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Genova. Gm
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO, pur a fronte delle specificazioni ulteriori, contenute nella memoria depositata in data 3 febbraio 2025 (inosservanza di norme penali e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del furto commesso in data 7 ottobre 2024) è inammissibile f , perché costituito da doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2 e ss. dell’ordinanza impugnata).
Rilevato, infatti, che il Tribunale ha reso conto, con motivazione immune da illogicità manifesta, della dirimente circostanza che la condannata, secondo le risultanze della comunicazione di notizia di reato del 18 ottobre 2024 dei Carabinieri di Sempiderna, ha commesso la violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa in atto reputata espressione, vista la condotta denunciata, dell’assenza di volontà o quantomeno dell’incapacità di assoggettarsi regolarmente alle limitazioni inerenti alla misura alternativa e tali da comportarne la revoca.
Ritenuto, inoltre, che, proprio in base all’indicata comunicazione di notizia di reato richiamata anche dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento di sospensione del 18 ottobre 2024, le circostanze ivi descritte depongono per la riferibilità alla condannata della condotta di, furto con destrezza e che il 4-L riconoscimento operato dai Carabinieri non Vfonda, diversamente da quanto dedotto, sulle mere caratteristiche fisiche della persona ritratta a fronte di persona che, come la condannata, è priva di peculiari caratteristiche fisiche.
Considerato, infatti, che pur a fronte delle obiezioni difensive sulla incertezza relativa al riconoscimento nella ricorrente della donna che, in concorso con altri, perpetrò il furto con destrezza da cui è scaturita la revoca ex tunc della misura, risulta dai provvedimenti di sorveglianza che dalla citata comunicazione emerge che gli operanti hanno riconosciuto la donna perché la conoscevano in quanto già nota all’ufficio; ciò, fermo restando che, peraltro, la relazione dell’UEPE descrive l’affidata come soggetto che aveva svolto l’attività di volontariato con progressiva discontinuità e che era giunta a presentarsi presso il laboratorio ove svolgeva detta attività una sola volta al mese, nonché quale soggetto che non aveva
assolutamente colto il disvalore delle attività illecite alle quali si era dedicata, anni, perpetrando reati della stessa indole.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il lresidente