Revoca Affidamento in Prova per Fatti Precedenti: La Decisione della Cassazione
La concessione di una misura alternativa alla detenzione come l’affidamento in prova si basa su una valutazione prognostica positiva riguardo al futuro comportamento del condannato. Ma cosa accade se emergono nuovi elementi, relativi a reati commessi in passato, che mettono in discussione tale valutazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio il tema della revoca affidamento in prova, chiarendo come la sopravvenienza di una misura cautelare possa legittimamente interrompere il percorso di reinserimento.
Il Caso: Dalla Prova alla Revoca
Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia aveva concesso a un soggetto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, la stessa misura veniva sospesa dal Magistrato di Sorveglianza e infine revocata dal Tribunale. La causa scatenante era stata l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare (OCC) nei confronti del condannato per una serie di gravi reati, tra cui furto aggravato, autoriciclaggio e ricettazione, commessi nell’arco del 2021, quindi prima della concessione dell’affidamento.
Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione. A suo dire, la decisione di revoca era in palese contrasto con la prognosi positiva che lo stesso Tribunale aveva formulato solo due mesi prima, al momento della concessione del beneficio.
L’Analisi della Corte e la Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato, confermando la piena legittimità della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il punto centrale della decisione risiede in un principio di diritto già consolidato.
Il Principio di Diritto Applicato
La Suprema Corte ha ribadito che l’affidamento in prova può essere revocato a seguito della sopravvenienza di una misura cautelare, anche se relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio. La condizione fondamentale è che la valutazione contenuta nel provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli già considerati al momento della concessione della misura alternativa. Questi nuovi elementi devono essere in grado di modificare la prognosi sul comportamento futuro del condannato.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è stata giudicata corretta e ben motivata. I giudici di merito avevano osservato che i reati contestati nella nuova misura cautelare non erano episodi isolati, ma plurimi e gravi, indicativi di un inserimento stabile e profondo del soggetto in un contesto delinquenziale di ampia portata. Questa nuova consapevolezza fattuale, emersa grazie al provvedimento cautelare, ha fornito al Tribunale una base solida per riconsiderare e smentire la precedente valutazione positiva. La revoca, pertanto, non è stata un atto illogico, ma la conseguenza diretta e necessaria di una più completa e aggiornata analisi della personalità e della pericolosità sociale del condannato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea la natura dinamica della valutazione nel diritto dell’esecuzione penale. Una prognosi favorevole alla concessione di una misura alternativa non è una garanzia immutabile. Può essere rivista e superata qualora emergano fatti, anche pregressi, che ne minino le fondamenta. La revoca affidamento in prova diventa quindi uno strumento necessario per assicurare che il beneficio sia concesso solo a chi dimostra, nel complesso della sua condotta (passata e presente), di meritare la fiducia dell’ordinamento per un percorso di reinserimento sociale autentico. La decisione impone anche una riflessione sull’importanza di una completa informazione al momento della concessione delle misure alternative, per evitare valutazioni basate su un quadro parziale della situazione del condannato.
 
È possibile revocare l’affidamento in prova per reati commessi prima della sua concessione?
Sì, è possibile. La revoca è legittima se la sopravvenienza di una misura cautelare per quei reati introduce nuovi elementi di valutazione che modificano negativamente la prognosi sul comportamento futuro del condannato, dimostrando una sua pericolosità sociale non emersa in precedenza.
Una prognosi positiva formulata da un Tribunale di Sorveglianza può essere smentita a breve distanza di tempo?
Sì. Secondo la Corte, una precedente valutazione positiva può essere legittimamente smentita se emergono fatti nuovi e significativi, come un’ordinanza di custodia cautelare per gravi reati, che dimostrino l’inserimento del soggetto in un contesto criminale ampio e radicato, contraddicendo la fiducia inizialmente riposta in lui.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7917  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
h
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Bresc dichiarava cessata la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio soci precedentemente concessa a NOME, confermando la sospensione della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza.
Propone ricorso per cassazione il detenuto, lamentando la illogicità dell motivazione, avendo il medesimo Tribunale, solo due mesi prima, Formulato una prognosi positiva sul futuro comportamento dell’imputato, concedendo
Il ricorso è inammissibile in quanti generico e manifestamente infondato.
É principio affermato da questa Corte quello secondo cui l’affidamento in prova a servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, ove la valutaz del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati occasione della concessione della misura (Sez. I, n. 42579 del 17.9.2013, RV 256701). L’ordinanza impugnata – applicando correttamente il suddetto principio – ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguata valutati, la decisione di dichiarare cessata la misura: in particolare! il Tribunale oss come il condannato fosse stato colpito, il 4.5.23, da OCC relativamente a plurimi episod di furto aggravato, autoriciclaggio, ricettazione di diversi mezzi commessi nell’arco 2021 e che i fatti di reato di cui al citato provvedimento restrittivo dimostra l’inserimento del condannato in un contesto delinquenziale di ampia portata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in Favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.