Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44012 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44012 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CALTAGIRONE il 06/11/1996
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 26 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali concesso a NOME COGNOME con precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 10 gennaio 2024.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento, in quanto ha rilevato che il condannato in tre occasioni – il 29 febbraio 2024, il 11 marzo 2024, il 10 maggio 2024 – non è stato trovato a casa in orario in cui avrebbe dovuto permanervi; egli; dopo la seconda violazione, era stato anche diffidato dal magistrato; i comportamenti tenuti evidenziano mancata partecipazione all’opera di rieducazione che pregiudica l’esito della misura in atto.
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Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce che tutte e tre le violazioni erano durate soltanto pochi minuti (rientri tardivi a casa), erano state tutte giustificate anche documentalnnente con impegni di lavoro, nel primo caso il condannato era stato anche autorizzato a rientrare con un’ora di ritardo, ma non lo aveva comunicato all’ufficio della Polizia di Stato, nel secondo caso era rientrato dopo pochissimi minuti e soltanto perché aveva accompagnato presso il pronto soccorso uno degli ospiti ricoverati presso la casa di riposo da lui gestita.
Con il secondo motivo deduce che, anche a voler concedere che le tre violazioni non siano state giustificate, esse comunque non sono sintomatiche di una volontà incompatibile con il percorso di affidamento in prova, attesa la episodicità e l’assoluta tenuità delle condotte contestate, nonché la stessa tipologia di reato in espiazione, un omicidio stradale del tutto occasionale, ed il contesto personale e familiare di provenienza dell’imputato, che è una persona che gestisce una casa di riposo.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha Chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato è l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che “l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.
I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.
La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova).
Il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato in motivazione che “il soggetto ha violato ripetutamente le prescrizioni evidenziando una mancata opera di rieducazione della misura in atto” e che “sussistono i presupposti di legge per la revoca della misura”.
La motivazione, pertanto, non va al di là della mera constatazione delle violazioni, e non affronta il passaggio logico successivo costituito da quella valutazione sulla esistenza o meno di un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, che è imposto dalla norma attributiva di potere dell’art. 47, comma 11, sopra citata, e che è necessario nel percorso argomentativo che deve sorreggere la decisione di revoca della misura alternativa.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 7 novembre 2024.