Revoca Affidamento in Prova: Quando la Condotta del Condannato Annulla il Beneficio
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, fondata sulla fiducia e sulla finalità risocializzante della pena. Tuttavia, questo beneficio non è incondizionato. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti che possono portare alla sua revoca. L’analisi del caso in esame offre spunti fondamentali per comprendere quando la revoca affidamento in prova diventa una conseguenza inevitabile di una cattiva gestione del beneficio da parte del condannato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, si vedeva revocare il beneficio da parte del Tribunale di Sorveglianza. La decisione era scaturita da una serie di inadempienze e comportamenti ritenuti incompatibili con il percorso di reinserimento. Tra le criticità emerse vi erano il mancato rispetto di appuntamenti con l’assistente sociale e il medico di riferimento, assenze dal lavoro e una documentazione ritenuta non sufficiente a giustificare la propria condotta.
Contro tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo di aver fornito i dovuti chiarimenti e lamentando un vizio di motivazione da parte del Tribunale, che non avrebbe considerato le sue giustificazioni (come una positività al Covid per un’assenza) e non avrebbe valutato l’incidenza delle presunte violazioni rispetto al percorso complessivo.
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che il ricorso non mirava a denunciare una violazione di legge, ma tentava di ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha avallato pienamente la decisione del Tribunale di Sorveglianza, definendo la sua motivazione ‘congrua e scevra da vizi giuridici’. Il punto centrale è che la revoca affidamento in prova non era basata su singoli episodi isolati, ma su una valutazione complessiva della condotta del soggetto, giudicata ‘assolutamente fallimentare’.
Le Motivazioni della Decisione
Il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, ha correttamente evidenziato una serie di elementi gravi che dimostravano come il condannato non avesse compreso il significato e la funzione risocializzante della misura alternativa. Nello specifico, le motivazioni si basano su tre pilastri:
1. Scarsa Trasparenza e Collaborazione: Il soggetto non aveva coltivato con la dovuta continuità i rapporti con l’assistente sociale incaricato, mantenendo un atteggiamento poco trasparente.
2. Mancato Impegno Sociale: Non aveva mostrato alcun interesse a svolgere lavori socialmente utili, un elemento spesso centrale nei percorsi di reinserimento.
3. Abuso del Programma Terapeutico: Il condannato perseverava in condotte d’abuso, recandosi al SerT (Servizio per le Tossicodipendenze) unicamente per ritirare la terapia metadonica sostitutiva, ma sottraendosi sistematicamente ai prescritti accertamenti tossicologici. Questo comportamento è stato interpretato come una strumentalizzazione del servizio, anziché un’adesione sincera al percorso di recupero.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno dimostrato un fallimento complessivo nel cogliere l’opportunità offerta dall’affidamento in prova. La revoca, pertanto, è stata ritenuta una conseguenza logica e giuridicamente corretta.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’affidamento in prova è un patto basato sulla fiducia tra lo Stato e il condannato. Quando questa fiducia viene tradita da una condotta che denota una totale incapacità di comprendere la finalità della misura, la revoca diventa legittima e necessaria. La decisione della Cassazione sottolinea che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza sulla ‘meritevolezza’ del condannato è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo logico e coerente con gli atti, non è sindacabile in sede di legittimità. La revoca affidamento in prova si configura quindi non come una sanzione accessoria, ma come la presa d’atto che il percorso di reinserimento sociale alternativo al carcere è, in quel caso specifico, fallito.
Quando può essere revocato l’affidamento in prova al servizio sociale?
Può essere revocato quando la condotta complessiva del condannato dimostra che egli non ha compreso il significato e la funzione risocializzante della misura, ad esempio non collaborando con i servizi sociali, non mostrando interesse per attività utili e continuando a tenere comportamenti abusivi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti che hanno portato alla revoca?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta al Tribunale di Sorveglianza. La Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali comportamenti specifici sono stati considerati ‘fallimentari’ in questo caso?
I comportamenti che hanno portato alla revoca sono stati: la mancanza di continuità e trasparenza nei rapporti con l’assistente sociale, il disinteresse verso lo svolgimento di lavori socialmente utili e l’abuso del programma terapeutico presso il SerT, frequentato solo per ritirare il metadone senza sottoporsi ai controlli tossicologici prescritti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Genova ha convalidato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso il 0:I/06/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, per l’effetto, ha disposto la revoca della misura alternati dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessa a NOME COGNOME con ordinanza in data 13/07/2021.
2.Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ricorre pe cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa si duole che sia stato revocato l’affidamento in prova sulla base di asserite criticità in relazioni alle COGNOME ha dato i doverosi chiarimenti a mezzo produzioni documentali, che il Tribunale ha omesso di valutare (con particolare riferimento al mancato rispetto di un appuntamento con l’assistente sociale ed il medico di riferimento il 22/05/2023, per l’assenza dal lavo 31/05/2023 per positività al Covid, e per la documentazione dell’artività lavorativa svolt lamenta poi il ricorrente l’assenza di motivazione sull’incidenza di tali violazioni relativam al periodo precedentemente concesso.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio social precedentemente concessa. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazi congrua e scevra da vizi giuridici, evidenziando in particolare che: – COGNOME non ha coltiva con la dovuta continuità i rapporti con l’AS incaricato, improntati a scarsa trasparenza; ha mostrato interesse per lo svolgimento di lavori socialmente utili; – ha perseverato nel condotte d’abuso recandosi presso il SerT solo per ritirare la terapia nnetadonica sostitutiv ma non per sottoporsi ai prescritti accertamenti tossicologici. Il Tribunale ha quindi desun da tali elementi (che prescindono all’evidenza dalle successive allegazioni fornite da condanNOME al Tribunale) come la gestione del beneficio da parte del COGNOME fosse “assolutamente fallimentare per non avere egli evidentemente compreso il significato e la funzione (risocializzante) connessa all’espiazione pena in forma alternativa alla detenzione” peraltro disponendo la revoca solo con decorrenza dal 01/06/2023, e dichiarando validamente espiata la pena sino a tale data.
A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici è evidente che il ricorso nell’interesse di COGNOME, che si limita a confutarle nei termini sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali, appare inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
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Il Consi pere estensore
Il Presidente