Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5047 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n 354, emesso il 29/11/2022 dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE Vetere ed ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa – a mezzo di ordinanza del 05/02/2020, con effetto a decorrere dal 18/07/2022 – dal Tribunale di sorveglianza di Torino a NOME COGNOME, soggetto in espiazione della condanna ad anni tre e mesi tre di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Torino del 13/11/2014, confermata dalla Corte di appello della medesima città con sentenza del 14/09/2017 e passata in giudicato il 13/02/2019.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda:
sull’esistenza di due denunce a carico di NOME, presentate il 18/06/2022 e il 04/10/2022 dalla madre NOME COGNOME, per i reati di furto, danneggiamento e violenza privata;
sulla diffida al rispetto delle prescrizioni a lui imposte, inviatagli il 23/05/2 dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Vetere, originata dall’essersi il condannato recato in Roma in assenza di autorizzazione;
sul venir meno della disponibilità della madre a ospitarlo, in ragione della prosecuzione di comportamenti molesti;
sull’essersi il condannato recato a Torino, senza essersi previamente munito della relativa autorizzazione;
sul fatto di avere il ricorrente fornito un fittizio indirizzo di residenza in Tor laddove è stato vanamente cercato, per essere infine rintracciato presso l’abitazione della ex moglie, ubicata al INDIRIZZO.
1.2. Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha stigmatizzato sia la gestione dei rapporti interpersonali, da parte del condannato, sia la condotta serbata nei riguardi dei Carabinieri; ne ha dedotto la mancata comprensione del valore della prova in atto e, pertanto, ha deciso per la revoca della misura alternativa, con effetto ex nunc.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, omessa valutazione della condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso, nonché mancata sostituzione del beneficio in corso con quello della detenzione domiciliare. Il provvedimento impugnato non considera la condotta serbata dal condannato, nel corso dei primi sei semestri di prova, omettendo anche di valutare l’eventuale sostituzione del beneficio originario con quello della detenzione domiciliare.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alle denunce presentate da NOME COGNOME nei confronti del figlio, oltre che per mancata valutazione delle produzioni documentali effettuate dalla difesa il 30/12/2022 e il 09/01/2023. Non sono state prese in considerazione le richieste di archiviazione, presentate in merito alle denunce sporte dalla COGNOME nei confronti del ricorrente, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Vetere il 24/11/2022 e allegate all’istanza.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza, contraddittorietà D manifesta illogicità della motivazione, quanto al mutamento di domicilio del ricorrente, nonché per mancata valutazione delle produzioni documentali effettuate dalla difesa il 30/12/2022. Il nucleo familiare di NOME COGNOME, già dal 01/11/2022 (ossia, entro il termine di trenta giorni, assegnatogli dai Carabinieri il 16/10/2022), aveva stabilito la propria residenza in Torino; con la relativa produzione documentale, però, l’ordinanza impugnata omette totalmente il dialogo.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto alle precedenti autorizzazioni agli spostamenti ottenute dallo COGNOME, nonché al carattere fittizio dell’indirizzo fornito dal condannato Carabinieri di Carinola e, infine, alla omessa valutazione delle produzioni documentali effettuate dalla difesa il 30/12/2022. Non è stato preso in considerazione il provvedimento autorizzativo del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Vetere del 18/02/2021, che aveva autorizzato i temporanei trasferimenti del condannato nel capoluogo piemontese.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, circa la decorrenza ex tunc stabilita per la revoca del beneficio
penitenziario, dal 18/06/2022, data della prima denuncia presentata dalla COGNOME e alla mancata valutazione delle produzioni documentali effettuate dalla difesa il 30/12/2022. La revoca della misura alternativa, infatti, è stata fatta irragionevolmente retroagire alla data del 18/06/2022.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L’ordinanza, infatti, non si confronta con le produzioni della difesa, né valuta gli argomenti ribaditi nel ricorso dal difensore dello COGNOME la cui rilevanza è argomentata specificamente nell’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I primi quattro motivi presentano una matrice comune e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria. Per riassumere quanto meglio enunciato in parte narrativa, sostiene la difesa che il provvedimentò abbia omesso di considerare il contegno serbato dal condannato, oltre che di valutare la possibile sostituzione dell’affidamento con la detenzione domiciliare. Ritiene la Corte che, conformemente alle deduzioni difensive, si sia effettivamente in presenza di un apparato argomentativo nel quale si annida il lamentato vizio di mancanza della motivazione.
2.1. È presente, nell’ordinanza impugnata, solo una stringata motivazione, in ordine alle ragioni poste a fondamento della disposta revoca dell’affidamento in prova; questa è stata decisa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, esclusivamente sulla base della negativa considerazione della gestione – da parte del condannato – dei rapporti sia interpersonali (segnatamente, della relazione con la madre), sia con le forze dell’ordine. Si rileva, però, l’omesso esame di produzioni difensive, potenzialmente atte a mettere in crisi il ragionamento probatorio seguito; in particolare:
non è stata presa in considerazione la richiesta di archiviazione, inerente alle denunce sporte dalla madre del condannato (il fatto che la revoca della misura alternativa sia basata anche sulla ritenuta cattiva gestione, da parte del condannato, dei rapporti interpersonali con la madre, avrebbe reso effettivamente essenziale il confronto – da parte del Tribunale di sorveglianza – con tale documentazione);
non risulta esaminata la documentazione attinente al nuovo domicilio stabilito in Torino;
sostiene la difesa, inoltre, che il condannato era stato autorizzato ad effettuare spostamenti e ricorda di aver prodotto il relativo provvedimento, ma anche con tale dato il Tribunale di sorveglianza ha mancato di dialogare;
è carente, infine, qualsiasi esame in ordine alle condotte positive tenute dal condannato, nel corso dell’esperimento.
2.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato, inoltre, si evince la carenza di motivazione – già sotto il profilo grafico – in ordine alla eventualità concedere la pur invocata detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, pur avendo motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di spiegare perché la del:enzione domiciliare non potesse considerarsi misura idonea, rispetto all’esigenza di infrenare la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli. Né la risposta, sul punto, appare ricavabile implicitamente dal complessivo ordito motivazionale.
Con il quinto motivo, ci si duole della immotivata decisione di fissare una decorrenza ex tunc, per la revoca dell’affidamento. La giurisprudenza di legittimità insegna però che – in caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve specificamente motivare, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e, infine, la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (si veda Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007; nello stesso senso, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, COGNOME, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474; Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278178; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, COGNOME, Rv. 219477). Tale motivazione risulta del tutto assente, nel provvedimento avversato.
3.1. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come il riferimento ad una decorrenza ex tunc della revoca di misura alternativa, stia a significare che l’operatività della revoca medesima viene fissata all’inizio della misura; nella concreta fattispecie, invece, viene dichiarata una decorrenza ex tunc, ma questa viene poi fatta coincidere (in assenza della pur minima motivazione a sostegno) con la data della denuncia sporta dalla madre del condannato, venendo quindi fissata al 18/06/2022. Ciò dovrebbe stare implicitamente a significare che – per gli oltre due anni decorsi dall’inizio della misura alternativa, ossia dal 05/02/2020 al 17/06/2022 – la pena è stata validamente espiata.
3.2. Trattasi di una forma di contraddittorietà – ancora una volta, sprovvista di adeguato apparato argomentativo, ma frutto di mera enunciazione – che finisce
inevitabilmente GLYPH per indebolire ulteriormente la complessiva struttura motivazionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per una rivalutazione globale del caso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.