Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14416 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano e da NOME COGNOME nato a DURAZZO (ALBANIA) il 24/12/1990 nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bolzano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento limitatamente alla richiesta di semidetenzione
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.12.2024 il Tribunale di sorveglianza di Bolzano confermava il decreto del 20.11.2024 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la sospensione in via cautelativa della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di COGNOME revocava nei suoi confronti la misura alternativa disposta in data 8.11.2022, respingeva la richiesta avanzata in udienza di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari.
Con lo stesso provvedimento dichiarava utilmente espiata la pena in affidamento sino alla data del 20.11.2024.
La revoca veniva giustificata dalle violazioni delle prescrizioni di cui dava atto la relazione Uepe del 20.11.2024; a fronte di una relazione in data 29.4.24 da cui emergeva che la misura poteva proseguire, pur in presenza di alcune criticità, al 20 novembre 2024 Uepe dava conto della violazione delle prescrizioni imposte e della mancata collaborazione attiva del Mehmeti, con assenza di interesse e mancato impegno nella ricerca di un lavoro, confermato nel corso del successivo colloquio del 7.11.2024, per cui il magistrato di sorveglianza sospendeva la misura rimettendo la valutazione al Tribunale.
Il Tribunale, pertanto, tenendo conto dell’atteggiamento irrispettoso delle regole, del non interesse a proseguire la misura, della non volontà di recupero e reinserimento, revocava la misura
R.G.N. 1811/2025
a far tempo dal 20.11.2024, perchØ il precedente comportamento era stato ritenuto valido per la concessione della liberazione anticipata, quindi era sufficientemente collaborativo.
Quanto alla istanza di concessione degli arresti domiciliari, il provvedimento impugnato afferma che, essendo piø stringenti le prescrizioni, ciò porterebbe ad una prognosi certamente infausta.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il Procuratore generale lamentando violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod proc pen e mancanza di motivazione, in quanto apparente nella parte dell’ordinanza che rigetta la richiesta di sostituzione della misura dell’affidamento in prova con quella della detenzione domiciliare.
Il ricorrente evidenzia due omissioni dell’ordinanza, laddove non fa riferimento, richiamando le conclusioni rese dal PG in udienza, alla richiesta di sostituzione della misura dell’affidamento con la detenzione domiciliare, in associazione ad analoga richiesta della difesa.
In secondo luogo, il provvedimento afferma che il condannato non avrebbe interesse nel proseguire la misura, invece nel verbale riassuntivo d’udienza si legge che egli avrebbe dichiarato che il fatto risaliva al 2013 e che era consapevole di aver sbagliato, che nel frattempo aveva iniziato a lavorare e a farsi una famiglia, per cui il comportamento negativo era dipeso dalla perdita del lavoro.
Anzi, i tentativi fallimentari di ricercare un’altra occupazione avevano portato lo stesso alla depressione, come si evince dai suggerimenti dell’Uepe di prenotare colloqui con lo psicologo.
La censura riguarda anche l’omessa motivazione sulla mancata sostituzione della misura con la detenzione domiciliare, poichØ basata su argomentazione apodittiche, generiche e non attinenti al caso concreto.
Avverso il medesimo provvedimento proponeva ricorso anche il condannato a mezzo del difensore per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 ter ord. pen. ex art. 606, lett b) cod.proc.pen., assenza e illogicità motivazione ex art 606 lett e c.p.p.
Il difensore lamenta che il Tribunale non abbia analizzato la natura, tipologia e gravità delle violazioni delle prescrizioni irrogategli, da cui sarebbe potuto discendere il venir meno dei presupposti dell’affidamento ma non anche il rigetto della concessione della misura della detenzione domiciliare.
La motivazione sul punto sarebbe illogica perchØ non adduce elementi dimostrativi, nØ si confronta con gli elementi addotti dalla difesa con memoria del 17.12.24 e con le dichiarazioni riassunte nel verbale di udienza.
Il provvedimento impugnato non considera, dunque, l’assenza di pericolosità, la condotta di vita conseguente al reato, il periodo di espiazione della pena in affidamento eseguita in maniera corretta, il rispetto delle prescrizioni connesse all’uscita e il rientro all’abitazione e il non allontanamento da Bolzano.
Essendo i presupposti delle due misure differenti, Ł evidente che il Tribunale avrebbe dovuto valutare differentemente e separatamente le istanze.
A seguito del deposito del ricorso, il difensore presentava istanza di sospensione dell’ordinanza ex art. 666 n. 7 cod.proc.pen. nella parte in cui respingeva la richiesta di detenzione domiciliare sino all’esito della decisione della cassazione, con temporanea applicazione della misura nei confronti del COGNOME
Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 14.1.2025, accoglieva l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del 17.12.2024 con ri-sottoposizione del condannato all’affidamento in prova, non essendo possibile ripristinare una misura non concessa e anzi respinta.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di semidetenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1.1 Il primo motivo di ricorso del PG Ł fondato.
L’impugnato provvedimento ha riportato in maniera inesatta le conclusioni del PG, omettendo di richiamare che il PG si era associato alla richiesta della difesa di sostituzione della misura con la detenzione domiciliare; inoltre il contenuto delle dichiarazioni del ricorrente Ł stato riportato in maniera imprecisa, al punto di svilirne il significato.
Il verbale dell’udienza riporta le seguenti dichiarazioni del detenuto: ‘L’interessato dichiara che il reato risale all’anno 2013 e che Ł consapevole di aver sbagliato. Sottolinea come nel frattempo abbia lavorato e costruito una famiglia. La misura alternativa Ł venuta meno in quanto ha smesso di lavorare. I successivi tentativi di ricerca di nuova occupazione non hanno avuto buon esito per problemi legati ai documenti personali, fatto che lo ha gettato in depressione, con l’Uepe che gli aveva suggerito di prenotare dei colloqui con lo psicologo’.
Per contro, il provvedimento impugnato ha richiamato le dichiarazioni dell’affidato, asserendo che il medesimo avrebbe affermato che non era suo interesse proseguire la misura.
E’ evidente come il contenuto delle medesime sia stato completamente travisato.
2 Il secondo motivo del ricorso del PG e l’unico motivo di ricorso della difesa sono identici e dunque possono essere trattati congiuntamente.
Si deve premettere che Ł certamente ammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare proposta all’udienza in cui si discuta della revoca della misura dell’affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva Ł comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, COGNOME, Rv. 247235; Sez. 1, n.21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453).
Ciò però impone una motivazione ad hoc.
La motivazione del rigetto della concessione di detenzione domiciliare Ł del tutto apparente ed Ł semplicemente l’estensione della motivazione utilizzata per revocare la misura già concessa dell’affidamento in prova e ciò Ł illegittimo, in quantoper la concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale l’art. 47 ord.pen. prevede la sussistenza di tutta una serie di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, presupposti questi non previsti in modo similmente categorico per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, ritenuto in sostanza dal legislatore come applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all’affidamento in prova ( Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245510 – 01).
Dunque, la differenza dei presupposti per la concessione avrebbe dovuto imporre una motivazione ad hoc al Tribunale ben piø pregnante risetto a quella resa e che tenesse in conto le differenze strutturali fra le misure.
Il provvedimento deve esser annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bolzano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Bolzano.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME