Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45904 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORTO SAN GIORGIO il 26/07/1968
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di l’Aquila ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con inizio di esecuzione in data 11 settembre 2023 e sospesa cautelativamente dal Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 11 aprile 2023.
Il Tribunale ha disposto tale revoca “a partire dal 15 aprile 2024”.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, in ragione di due motivi, con i quali lamenta vizi della motivazione e violazione degli art. 47-ter, comma 6, e 51, Ord. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce che il Tribunale si è sottratto alla doverosa valutazione della gravità del comportamento del 15 apri!e 2024 considerato ai fini della revoca, a fronte del lungo precedente periodo di sottoposizione alla misura; né si è misurato con le giustificazioni addotte in ordine a detto comportamento.
2.2. Con il secondo motivo, rileva che, una volta intervenuta la revoca, non si comprendesulla base di quale titolo il condannato debba nuovamente espiare la pena a far data dal 15 aprile 2024, posto che il 23 aprile 2024 era rientrato in carcere e il 26 aprile 2024 era stato posto in libertà, avendo interamente espiato la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.
L’esame delle doglianze mosse nei due motivi del ricorso richiede l’esatto inquadramento della decisione che il Tribunale avrebbe dovuto adottare, posto che COGNOME, come si dà atto nello stesso provvedimento impugnato, al momento della decisione aveva già espiato la pena e che, in effetti, egli risulta scarcerato il 26 aprile 2024 per avere già interamente espiato la pena, in ragione del computo dei giorni della liberazione anticipata che in precedenza gli era stata concessa.
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, prevista dall’art.47, penultimo comma, Ord. pen., non può che intervenire nel corso della prova, di cui determina la cessazione, mentre la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento attiene necessariamente all’intero periodo di prova, già concluso. Tale differenza si riflette sul diverso contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza, nel senso che quest’ultimo, ai fini della revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la
prosecuzione della prova, mentre, quando si tratti di stabilire quale esito questa abbia avuto, deve procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo, per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME;.Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv.215706 – 01).
Ciò non toglie che il Tribunale deve procedere a determinare la residua pena da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova, sia nel caso della revoca (Corte cost., 29 ottobre 1987, n. 343), sia in quello dell’esito negativo della prova (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 220878 01).
Il provvedimento impugnato non si è attenuto ai principi di cui sopra, poiché ha disposto la revoca della misura dopo l’ultimazione del periodo di prova, da ciò necessariamente derivando non solo le aporie motivazionali denunziate con il ricorso, ma anche la violazione delle regole in materia di competenza funzionale, posto che il procedimento da svolgere in tema di valutazione dell’esito della prova è diversamente regolato dall’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., che assicura un doppio grado del giudizio di merito davanti allo stesso tribunale di sorveglianza, prima “de plano” e, in caso di opposizione, con instaurazione del contraddittorio.
Da ciò discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 25/10/2024.