Revoca Affidamento in Prova: Quando la Valutazione del Giudice di Merito è Insindacabile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di revoca affidamento in prova. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato, la cui misura alternativa era stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza a causa di una valutazione negativa sulla sua condotta. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del comportamento del condannato e della sua pericolosità rientra nel merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non per vizi logici macroscopici o travisamento della prova.
I fatti del caso
Un soggetto, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, si vedeva revocare tale beneficio dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. La decisione del Tribunale si fondava su una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con il percorso di reinserimento: in particolare, atteggiamenti arroganti nei confronti delle forze dell’ordine e un episodio di aggressività verso la compagna. Secondo il Tribunale, tali condotte evidenziavano una ‘preoccupante incapacità di autodeterminarsi’ e una persistente pericolosità sociale, decretando il fallimento della misura.
La decisione del Tribunale e i motivi del ricorso
Il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un travisamento dei fatti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale. Sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente considerato condotte non violative delle prescrizioni e avesse dato peso determinante a un fatto non documentato, ovvero la sua presunta inerzia nel contattare un centro per i disturbi alcol-correlati. Il ricorso mirava a dimostrare che la motivazione della revoca fosse contraddittoria e basata su elementi probatori mal interpretati.
La revoca affidamento in prova secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il Tribunale di Sorveglianza aveva condotto un’analisi completa e logicamente coerente di tutto il materiale probatorio. La decisione non si basava su singoli episodi isolati, ma su una valutazione complessiva della personalità e del comportamento del soggetto, che dimostrava l’inidoneità della misura a raggiungere le sue finalità rieducative.
Il perimetro del giudizio di legittimità
Il punto cruciale della pronuncia risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte ha ribadito che il vizio di ‘travisamento della prova’ non consente un riesame del significato del dato probatorio, ma solo una verifica sulla sua corretta ‘trasposizione’ nel ragionamento del giudice. In altre parole, la Cassazione può controllare se il giudice ha inventato una prova o ne ha travisato palesemente il contenuto (‘il significante’), ma non può sostituire la propria interpretazione (‘il significato’) a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito. Poiché il Tribunale aveva motivato in modo esauriente la sua valutazione sulla pericolosità del soggetto, la sua decisione era insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio consolidato per cui le valutazioni del giudice di sorveglianza sulla personalità del condannato, sulla sua idoneità al percorso di reinserimento e sul fallimento della misura alternativa costituiscono apprezzamenti di fatto. Tali apprezzamenti, se sorretti da una motivazione logica, completa e non contraddittoria, sfuggono al controllo della Cassazione. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente valorizzato una serie di comportamenti sintomatici di una mancata adesione al programma trattamentale, tra cui l’aggressività e l’arroganza, che nel loro insieme delineavano un quadro di pericolosità sociale e di fallimento della prova. La Corte ha inoltre specificato che la mancata prova dell’avvio di un percorso terapeutico, correttamente rilevata dal Tribunale, era un onere del ricorrente, che non aveva fornito alcun elemento positivo in tal senso.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La sentenza riafferma che la revoca affidamento in prova è legittima quando si basa su una valutazione complessiva e motivata del comportamento del condannato che dimostri l’inutilità del percorso alternativo. Il ricorso in Cassazione per travisamento della prova non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve limitarsi a censurare errori evidenti e macroscopici nella gestione del materiale probatorio da parte del giudice.
Quando può essere disposta la revoca dell’affidamento in prova?
La revoca può essere disposta quando il comportamento del soggetto, valutato nel suo complesso, si rivela contrario alla legge o alle prescrizioni, al punto da dimostrare il fallimento del percorso di reinserimento e la persistenza della sua pericolosità sociale.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione per ‘travisamento della prova’?
Il ricorso per travisamento della prova permette alla Corte di Cassazione di verificare solo se il giudice di merito abbia riportato correttamente il dato probatorio nella sua motivazione (la ‘fotografia’ della prova), senza alterarlo o inventarlo. Non consente invece di contestare l’interpretazione e il significato che il giudice ha attribuito a quella prova.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo casi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37769 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MURAVERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 19 marzo 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di NOME COGNOME;
Ritenuto che con i due motivi veniva dedotto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., prospettando ; il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi acquisiti;
che secondo il ricorrente il Tribunale di sorveglianza avrebbe tenuto conto anche di condotte che non potevano essere violative della misura alternativa perché non era stata ancora applicata e avrebbe dato determinante rilevanza ad un fatto non documentato, e cioè che il Seu non avrebbe preso contatti con il RAGIONE_SOCIALE e con il CIPM;
che tuttavia tutto il predetto materiale probatorio risulta vagliato con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel ‘rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01); in particolare / contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente / il provvedimento si basa su un’accurata analisi di tutti i comportamenti assunti in epoca prossima alla decisione dal Seu, specie ceri, quelli arroganti verso le forze dell’ordine e quello aggressivo in pregiudizio della compagna; e ne ha tratto una complessiva valutazione sulla sua «preoccupante incapacità di autodeterminarsi, sintomo della sua pericolosità» e sul fallimento della misura, che non era servita ad indurlo ad assumere condotte adeguate alle sue finalità; con riguardo all’avvio del percorso con il RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad attestare che non vi era prova del fatto che gli avesse avviato i necessari contatti e sul punto il ricorrente non ha fornito alcuna prova positiva;
che tali apprezzamenti attengono al merito e non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, poiché «il vizio di “contraddittoriet processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. pr c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
liere estensore
Il Presidente