Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36899 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/serpte le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE c..eut. (4 –
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IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza emessa in data 12 marz 2024 ha disposto la revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale in esecuzione nei confronti di NOME.
Si afferma in particolare che: a) la misura sarebbe stata concessa provvedimento del 17 ottobre 2023; b) in data 21 febbraio 2024 perveniva notizi dell’abbandono, da parte dell’affidato, della struttura terapeutica di riferi con revoca della accoglienza da parte della struttura .
Da ciò la valutazione di inadeguatezza del soggetto a gestire il trattam alternativo, fin dall’inizio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – NOME COGNOME. Il ricorrente deduce vizio di motivazione.
2.1 Si rappresenta una errata ricognizione, da parte del Tribunale di Sorveglia torinese, del momento iniziale della misura alternativa. L’affidamento in prova sensi dell’art. 94 dPR n.309 del 1990, era stato concesso dal Tribunal Sorveglianza di Firenze con provvedimento del 15 novembre 2022, eseguito il 28 dicembre 2022.
Da ciò si argomenta il vizio argomentativo della decisione, quanto al prof temporale ex tunc della revoca. Non si è considerato, infatti, che il COGNOME trascorso più di un anno presso la comunità terapeutica senza rileva problematicità e soltanto in ragione della ricaduta in una forma di dipendenza alcol ha determinato le ultime vicende negative.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Sussiste l’errore percettivo quanto alla data di inizio del peri sottoposizione alla misura alternativa, posto che la difesa ha documentato genesi della misura.
Da ciò deriva la sommarietà della valutazione del periodo trascorso in affidament posto che il Tribunale – influenzato da un dato erroneo – non ha tenuto conto periodo complessivamente trascorso e non ha compiuto la dovuta valutazione della incidenza della violazione, rispetto alle condotte tenute in precedenza dall’affi al fine di determinare l’eventuale quota di pena scontata tramite la sottoposiz alla misura alternativa.
La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente