Revoca dell’Affidamento in Prova: Quando la Seconda Occasione Viene Meno
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, offrendo al condannato la possibilità di un percorso di reinserimento nella società. Tuttavia, questo beneficio è subordinato al rigoroso rispetto di specifiche prescrizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della violazione di tali regole, confermando la revoca affidamento in prova per un soggetto che ha dimostrato un comportamento incompatibile con la finalità rieducativa della misura.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un individuo che, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova nel 2022, si è reso protagonista di gravi violazioni. In particolare, è stato sorpreso in una città diversa da quella in cui avrebbe dovuto trovarsi, a una notevole distanza chilometrica dal comune di residenza autorizzato. Inoltre, si trovava in compagnia di due persone, una delle quali con precedenti penali.
Questi eventi hanno spinto il magistrato di sorveglianza a sospendere cautelativamente la misura, decisione poi ratificata dal Tribunale di Sorveglianza, che ha disposto la revoca definitiva dell’affidamento.
L’Importanza della Funzione Rieducativa e la Revoca Affidamento in Prova
Il Tribunale di Sorveglianza ha basato la sua decisione sulla constatazione del “fallimento della funzione rieducativa della pena”. Le azioni del condannato sono state interpretate come un chiaro segnale di incompatibilità con la prosecuzione dell’esecuzione penale esterna. La violazione delle prescrizioni non è stata vista come una semplice mancanza formale, ma come un comportamento sintomatico di una mancata adesione al percorso di recupero.
Il soggetto ha tentato di difendersi presentando un ricorso in Cassazione, incentrato principalmente sul fatto che uno dei suoi accompagnatori fosse incensurato, tentando di sminuire la gravità della situazione. Tuttavia, questa linea difensiva è stata giudicata insufficiente e pretestuosa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente si sia limitato a riproporre argomenti già valutati e respinti nel giudizio precedente, omettendo di confrontarsi con tutti gli elementi che avevano portato alla decisione di revoca. La difesa, concentrandosi su un dettaglio marginale (l’incensuratezza di uno dei compagni), ha volutamente ignorato le circostanze ben più gravi: la violazione del divieto di allontanarsi dal comune designato e la frequentazione di un soggetto pregiudicato.
La Corte ha ribadito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza era stata coerente e ben motivata. La decisione di revocare la misura non è stata arbitraria, ma fondata su un comportamento complessivo che dimostrava l’inaffidabilità del condannato e il fallimento del suo percorso rieducativo.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
In conclusione, la pronuncia conferma un principio fondamentale: l’affidamento in prova è una concessione basata sulla fiducia, che richiede un’adesione seria e costante alle regole. La violazione di tali regole, specialmente se indicativa di una persistente inclinazione a delinquere, giustifica pienamente la revoca della misura. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Cassazione ha non solo confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel promuovere un ricorso privo di fondamento.
Per quali motivi può essere revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali?
La revoca può avvenire in caso di violazione delle prescrizioni imposte, come trovarsi in un luogo non autorizzato o frequentare persone con precedenti penali. Tali comportamenti, se ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura e indicativi del fallimento del percorso rieducativo, portano alla revoca.
Cosa succede se il ricorso contro la revoca dell’affidamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di revoca diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una condanna al pagamento di tremila euro.
È sufficiente dimostrare la buona condotta di uno dei propri accompagnatori per evitare la revoca della misura?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che focalizzarsi su un singolo elemento, come l’assenza di precedenti penali di un accompagnatore, ignorando le altre violazioni e il contesto generale, costituisce un argomento difensivo debole e non idoneo a contestare la valutazione complessiva del comportamento del condannato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 23/09/1982
avverso l’ordinanza del 21/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il provvedimento impugnato, ha ratificato il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 6 agosto 2024 dal locale magistrato di sorveglianza e ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in data 5 ottobre 2022, evidenziando il fallimento della funzione rieducativa della pena e l’incompatibilità della prosecuzione dell’esecuzione penale esterna con il comportamento tenuto dal condannato, il quale ha violato due delle prescrizioni della misura alternativa concessagli, essendo stato sorpreso in compagnia di due soggetti, di cui uno pregiudicato, ad Avellino e dunque a una notevole distanza chilometrica dal luogo in cui si sarebbe dovuto trovare (ovvero il Comune di Casoria, in provincia di Napoli);
Rilevato, che il ricorrente, a fronte di tali coerenti argomentazioni, lamenta il vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione circa la produzione difensiva attestante l’incensuratezza di NOME COGNOME obliterando i dati acquisiti, riproducendo profili di censura già vagliati nel giudizio di merito ed omettendo di confrontarsi debitamente con gli ulteriori elementi presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della misura;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024
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