Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2184 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, rigettava l’istanza di revoca dell’ordinanza emessa in data 28/5/2020, confermata in sede di opposizione in data 11/3/2021 e non oggetto dell’odierno ricorso, ordinanza con la quale il Tribunale aveva dichiarato non estinta l’intera pena residua espiata dal 19 dicembre 2017 al 25 settembre 2019.
Avverso l’ordinanza, l’interessato ha proposto ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lett. c) cod. proc. pen., per motivazione inesistente, apparente e mancante, chiedendo, in subordine, la revoca con effetto ex nunc, come anche esplicitato personalmente da NOME COGNOME nella istanza datata 22 gennaio 2025.
2.1. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, pur dichiarando ammissibile la richiesta di rivalutazione dell’ordinanza con cui in data 28/5/2020 era stato dichiarato l’esito non positivo della prova con effetto ex tunc per la sopravvenienza di elementi di novità rispetto a tale decisione, riproduce sia testualmente, che sostanzialmente, la medesima ordinanza della quale si invocava la rivalutazione.
2.2. Il ricorrente evidenzia che l’ordinanza non tiene conto che la denuncia per guida senza patente, consumata in data 28 febbraio 2020, oggetto della precedente ordinanza, si era poi verificata inesistente, rilevando piuttosto che, per la detta violazione post affidamento, del gennaio 2020, il NOME avesse riportato condanna in primo grado.
2.3. L’ordinanza, poi, con riferimento al reato associativo, non valuta, quale elemento a favore del ricorrente, che la sentenza irrevocabile di condanna conferma la data di consumazione del reato al settembre 2009, data di inizio dell’ininterrotta detenzione, per la quale, dal settembre 2017 al dicembre 2019, NOME COGNOME aveva ottenuto la misura dell’affidamento poi revocata; che tutto il periodo di custodia sofferto dal settembre 2009 è stato attribuito alla pena per il delitto associativo; che è stata riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo ed i singoli reati fine per i quali NOME COGNOME aveva riportato condanna che aveva espiato fino al dicembre 2017 con il periodo ultimo di affidamento.
2.4. Lamenta, ancora, il ricorrente che l’ordinanza non considera che, dal settembre 2009 fino a tutto il dicembre 2017 e fino all’esecuzione della misura per il reato associativo del marzo 2020 (ad eccezione della contravvenzione del gennaio 2020), NOME COGNOME non aveva più commesso alcun reato, limitandosi a richiamare, in motivazione, un unico controllo avuto da NOME COGNOME nel mese di gennaio 2018 allorché il ricorrente era stato trovato in compagnia di un pregiudicato ed omettendo di valutare l’elemento di novità relativo all’assenza di condotte di reato per oltre venti anni al momento della espiazione in affidamento.
2.5. L’ordinanza non valuta, infine, la deduzione difensiva relativa alla assoluzione dal reato di usura ed al riconoscimento della lecita provenienza delle somme di denaro sequestrate e poi restituite a NOME COGNOME (come sostenuto anche personalmente dal condannato nella istanza datata 5 giugno 2024 ed in quella datata 22 gennaio 2025), limitandosi a richiamare per relationem il precedente decisum.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica depositata in data 15 ottobre 2025, la difesa riportandosi a tutti i motivi di ricorso, insisteva nell’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il motivo dedotto, in realtà, è articolato sulla significanza dei fatti e, dunque, relativo al giudizio sulla rilevanza degli argomenti enucleati dal ricorrente, giudizio devoluto insindacabilmente al Giudice, comunque, della cognizione. Il ricorrente, invero, pur lamentando la violazione di legge, in realtà sollecita una non consentita differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale.
Orbene, nel caso in esame il Tribunale non è incorso nella lamentata violazione di legge poiché, senza vizi logici, ha puntualmente motivato dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare l’istanza di revoca, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, al termine dell’esperimento della prova, il Tribunale di sorveglianza, tenendo conto di qualsiasi elemento fattuale sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura, valuta anche fatti e comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito. In altri termini, i fatti e comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito possono costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell’obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata (cfr. Sez. I, 12/9/2024 n. 47242).
3.1. L’ordinanza impugnata ha logicamente ed ex novo argomentato sulle doglianze enucleate in sede di opposizione da NOME COGNOME, riportando per esteso la motivazione dell’ordinanza emessa in data 11/3/2021, anche sull’efficacia ex tunc della revoca. Nell’esporre le motivazioni, il Tribunale ha dedicato particolare attenzione all’effettivo elemento di novità, rappresentato dalla intervenuta assoluzione dal reato di usura richiamando le argomentazioni che nulla depongono in favore del ricorrente, atteso che la sentenza di assoluzione dal reato di usura è fondata “sulla mancata individuazione di persone offese e di tassi di interesse eventualmente praticati…(sulla) mera prospettazione di diverse ricostruzioni in ordine alla provenienza del denaro alla luce degli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza sul NOME e sul relativo nucleo familiare” ritenendo che tali motivazioni non integrino “circostanze suscettibili di interferenza tale da determinare una diversa valutazione in ordine alla espiazione della pena in regime di affidamento in prova” (cfr. ultimo capoverso pag. 5 della ordinanza impugnata).
3.2. Richiamando anche la segnalazione di guida senza patente come fatto storico, il Tribunale, a fondamento della decisione, ha evidenziato la esistenza di numerose violazioni poste in essere da NOME COGNOME, quali l’essere stato il ricorrente
trovato “in compagnia di soggetti gravati da precedenti, in prossimità della piazza di spaccio e nel possesso di un’ingente somma di danaro in contanti, non sorretta da plausibili giustificazioni” ovvero l’avere già rilevato “le frequentazioni di pregiudicati anche facenti parte del medesimo contesto associativo e la successiva condanna per la violazione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale”.
3.3. L’ordinanza impugnata, richiamando interamente la motivazione di quella datata 11/3/2021 che così concludeva: “Le circostanze evidenziate, lungi dal palesare un positivo evolversi della personalità del NOME nel corso della misura, manifestano, invero, l’assoluta mancata realizzazione della finalità rieducativa attraverso il percorso compiuto, legittimando un giudizio negativo sull’esito dell’affidamento in prova con riferimento all’intero periodo”, ha, dunque, motivato anche sulla efficacia ex tunc della revoca.
3.4. Il Tribunale, pertanto, nell’ordinanza impugnata, ha puntualmente motivato su tutti gli elementi di fatto dedotti come nuovi dalla difesa, compresi quelli contenuti nella memoria depositata ex art. 611 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 28/10/2025.