Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33786 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 12/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXnato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa adottato dal Magistrato di sorveglianza di Massa in data 6 marzo 2025 ed ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXX dal Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza del 1 dicembre 2022, dichiarando validamente espiata la pena sino al 3 marzo 2025.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all’art. 47 Ord. pen., per la carenza della motivazione con riferimento alla parte del provvedimento che ha valutato la condotta posta in essere il 2 marzo 2025, e che non avrebbe dovuto riguardare anche la condotta che portò alla sospensione del 9 aprile 2024. Il difensore ha, altresì, dedotto la mancata considerazione delle circostanze di fatto addotte a giustificazione della condotta, depositate in Cancelleria prima ancora che il Magistrato di sorveglianza di Massa adottasse qualsiasi provvedimento cautelativo. A tal riguardo ha evidenziato che, con la memoria del 3 marzo 2025, la difesa aveva rappresentato che l’assenza del ricorrente dall’ abitazione NUMERO_CARTA il giorno 2 marzo 2025 alle ore 20.00, alle ore 20.20 e alle
ore 20.40 era stata determinata da un caso fortuito o da una forza maggiore conseguente alla rottura dell’auto di XXXXXXXXXXXXXXX, persona che si era resa disponibile ad
RAGIONE_SOCIALE
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MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX specificandosi che il ricorrente aveva dovuto attendere un aiuto tecnico per poter far ripartire la macchina, come da dichiarazione della medesima XXXXXX, allegata alla memoria. Ciò posto, il difensore ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 9 maggio 2025, pur
dando atto che il ricorrente era stato già sospeso in data 9 aprile 2024 per aver danneggiato l’auto di proprietà della compagna a seguito di una lite, dichiarava di non dover procedere alla revoca della misura cautelativamente sospesa. Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito che l’ordinanza impugnata, ratificando la sospensione cautelativa del Magistrato di sorveglianza di Massa del 18 marzo 2025, ha disposto la revoca dell’affidamento in prova in modo meccanicistico non considerando le sopra indicate circostanze giustificative e la relazione dell’ UEPE che dà conto di una condotta familiare e lavorativa regolare dello XXXXXXXXX; non avrebbe, dunque, considerato il positivo percorso di reinserimento sociale, nonostante nel provvedimento impugnato si dia conto di un buon percorso anche per quanto riguarda l’affrancamento dalle sostanze stupefacenti. Inoltre, si Ł rilevato che il Tribunale non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione di revoca la violazione dell’aprile 2024, in quanto nel periodo intercorso tra i due episodi, distanti di circa un anno, il ricorrente ha dato prova di un concreto percorso di reinserimento sociale, comprovato dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro che lo ha indicato quale lavoratore capace e puntuale. Il Tribunale di Sorveglianza, ad avviso della difesa, avrebbe revocato la misura quale automatica conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte ovvero in ragione del ritardo in relazione all’ora di rientro presso l’abitazione, senza valutare il complessivo comportamento tenuto dall’affidato.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va premesso che ai fini della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen., il Giudice deve valutare il complessivo comportamento tenuto dall’affidato, considerando tutte le circostanze di fatto a disposizione per stabilire se le violazioni delle prescrizioni imposte con la misura risultino incompatibili con il prosieguo della misura. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto ((Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273614 – 01, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367 – 01). Inoltre, quanto al profilo della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007 – 01: fattispecie in tema di affidamento c.d. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca “ex tunc” nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza dimostrative della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell’adesione meramente strumentale al programma terapeutico).
Tanto premesso, nella fattispecie, il Tribunale di sorveglianza, diversamente da
quanto dedotto nel ricorso, si Ł attenuto ai principi enunciati, in quanto ha valutato la memoria difensiva dell’interessato, che allegava una situazione di caso fortuito a giustificazione della sua assenza dal domicilio, ritenendo tuttavia l’inverosimiglianza della versione fornita alla luce delle discordi dichiarazioni dello stesso ricorrente e della compagna; ed ha esaustivamente motivato il venir meno delle condizioni per la prosecuzione dell’affidamento in prova, valutando negativamente l’allontanamento da casa del 3 marzo 2025, valorizzando, quale comportamento espressivo di noncuranza delle regole e della mancanza di volontà di sottoporsi con serietà alle medesime, la circostanza dell’assenza in orario notturno e la persistenza della condotta nonostante la consapevolezza dell’attualità del controllo, nØ risultando informazioni relative al successivo rientro. NØ colgono nel segno le deduzioni difensive lì dove affermano che il Tribunale non avrebbe dovuto valutare la violazione commessa circa un anno prima, dovendosi ribadire che ai fini della revoca deve essere valutato il comportamento complessivo non rilevando la circostanza che in relazione alla precedente valutazione la misura cautelativamente sospesa non sia stata poi revocata; anzi del tutto congruamente, la reiterazione della violazione ha determinato la valutazione di non proseguibilità della misura, rendendo recessivi i pur buon esiti delle relazioni familiari e lavorative. Del resto va, infine, rilevato che alla luce della valutazione della totalità degli elementi a disposizione il Tribunale, prendendo atto di quanto riferito dall’UEPE ha disposto la revoca con effetti ex nunc, dichiarando validamente espiata la pena sino al 3 marzo 2025.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di condanna consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.