Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di NOME COGNOME, la revoca della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, in ragione delle accertate violazioni alle prescrizioni impartitegli, con specifico riferimento alla detenzione illegale di materiale esplodente ed alle minacce rivolte al datore di lavoro;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare – in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, – che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789);
che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli;
che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natur sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all’autorità giudiziaria;
che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che gli episodi segnalati, temporalmente collocati tra maggio e settembre del 2024, sono sintomatici di mancata adesione al programma di recupero, che NOME
era invece obbligato ad osservare pur in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, ed ha aggiunto che detta condotta, denotante altresì
indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, è incompatibile, oltre che con la prosecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con l’espiazione
mediante sottoposizione ad altre, più contenitive, misure alternative, che, nelle condizioni date, si paleserebbero prive di ogni efficacia rieducativa;
che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un’ottica di mera confutazione, imperniata su
contestazioni che – ispirate ad un’interpretazione riduttiva degli episodi oggetto di addebito – non riescono ad enucleare specifici profili di manifesta illogicità o
contraddittorietà del provvedimento impugnato e non intaccano il nucleo centrale del ragionamento ad esso sotteso, che muove dalla considerazione del
complessivo atteggiamento da lui serbato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla
commissione di comportamenti sintomatici di scarsa adesione alle iniziative rieducative;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.