Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inefficace e, per l’effetto, revocato l’ordinanza, in data 28 novembre 2024, con cui, in accoglimento della richiesta avanzata in data 9 maggio 2019, aveva concesso a NOME COGNOME di espiare in Germania, in regime di affidamento in prova, la pena inflittagli dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 14 marzo 2018.
A ragione della decisione osserva che l’affidamento concesso non può essere eseguito nello Stato estero perché il condannato, come comunicato dall’autorità giudiziaria tedesca, si è trasferito in Italia dove si è reso irreperibile.
Quanto all’eccezione di inefficacia/nullità della notificazione sollevata dalla difesa, rileva che sia la notifica del decreto di reperibilità emesso il 20 marzo 2025
sia la notifica del decreto di citazione per l’udienza in data 8 maggio 2025 sono state correttamente eseguite al l’AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di fiducia del condannato, nominato nel procedimento promosso con l’originaria istanza di applicazione delle misure alternative del 9 maggio 2019.
Ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 lett, c), 179, 97 e 666 cod. proc. pen.
Evidenzia che il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di nullità delle notifiche del decreto di irreperibilità e dell’avviso di fissazione udienza, si è discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nomina del difensore effettuata dal condannato all’atto della richiesta di concessione della misura alternativa non conserva efficacia nel procedimento per la revoca della medesima misura, stante l’autonomia di quest’ultimo , che non costituisce una prosecuzione di quello avviato con l’istanza di concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ unica censura dedotta dal ricorrente è infondata.
Il combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 97 del DPR n. 230/2000, prevede che l’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale con cui assume l’impegno a rispettare le prescrizioni imposte dal provvedimento che gli ha concesso il beneficio. Solo con la firma del verbale la prova ha inizio ad ogni effetto giuridico, ivi compreso quello relativo alla valutazione della condotta, giacché l’affidato in prova non è chiamato a fruire di un periodo di libertà incondizionata, ma è bensì sottoposto ad una prova nel corso della quale incombe su di lui l’obbligo di dimostrare la sua capacità di rispettare alcune regole di comportamento(cfr. Sez. 1, n. 16123 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281193 – 01 ; Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274660 -01; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 256366 -01).
Le prescrizioni, in particolare, costituiscono il contenuto del trattamento alternativo che si sostituisce alla esecuzione della condanna in forma detentiva. La loro finalizzazione è duplice essendo talune intese ad incidere direttamente sul condannato, incentivandone la risocializzazione (rapporti con il servizio sociale, attività lavorativa, prescrizioni di solidarietà), e tendendo altre alla neutralizzazione dei fattori di recidiva (obbligo di dimora, limitazioni nei movimenti, divieto di svolgimento di attività o di frequentazioni di soggetti che
possono occasionare il compimento di altri reati, divieti di soggiorno, divieti di frequentare determinati locali, ecc.).
Risulta dagli atti che il condannato, dopo la notifica del provvedimento con cui è stato ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non ha sottoscritto il verbale con le prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, Ord. pen. Ne segue che non sono iniziati mai a decorrere gli effetti della misura alternativa.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, informato della impossibilità oggettiva di esecuzione della misura, ha dichiarato la sopravventa inefficacia del provvedimento con cui aveva concesso l ‘ affidamento in prova nell’ambito del medesimo procedimento avviato dal condannato, instaurando il contraddittorio tra le parti che vi avevano partecipato (oltre al condannato ed il pubblico ministero, il difensore di fiducia nominato con l ‘ istanza del 9 maggio 2019). Non vi era, infatti, alcuna necessità di promuovere l ‘ autonomo procedimento di revoca della misura, che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., può essere disposta solo ‘… qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. ‘
Non è, dunque, applicabile la caso in esame il condivisibile principio richiamato dalla difesa del ricorrente, in forza del quale nel procedimento instaurato per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., non spiegando effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta o nel giudizio di cognizione oppure all’atto della richiesta di concessione della misura alternativa (da ultimo Sez. 1, n. 34171 del 02/07/2024, Rv. 286982 – 01)
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME