Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al mancato esame dell’istanza di detenzione domiciliare, con declaratoria di inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 4 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha convalidato il decreto del Magistrato di sorveglianza di Massa, del 12 aprile 2023, nonché ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, in atto nei confronti di NOME COGNOME, misura concessa con ordinanza del 4 febbraio 2021, dal Tribunale di sorveglianza in sede, dichiarando non validamente espiato, ai fini del computo della pena residua, il periodo dal 10 febbraio 2021 al giorno 11 aprile 2023.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’ad 47, comma 11 Ord. pen. e vizio di motivazione.
La revoca dell’affidamento in prova è stata disposta ex tunc, perché il condannato è stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e possesso illecito di n. 7 involucri di crack, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto di tale gravità la violazione da poter revocare la misura, per due anni e due mesi, pur nell’assenza di qualsiasi infrazione preg ressa.
Sarebbe carente il provvedimento quanto all’esame della condotta complessiva tenuta dal ricorrente per trarne elementi positivi, indicativi dell’evoluzione della sua personalità.
Si riportano precedenti di legittimità secondo i quali è ammissibile la revoca con effetto ex tunc della misura dell’affidamento in prova ma in presenza di una motivazione che tenga conto, non solo della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche della condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e della concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.
Nel caso di specie, invece, sarebbe stata considerata soltanto la gravità della violazione senza valutare, peraltro, che si tratta di appena 2,02 grammi lordi di sostanza stupefacente, la cui detenzione è stata ritenuta a fini di spaccio, originando un procedimento penale tuttora in corso in cui è contestata l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, dpr n. 309 del 1990.
La motivazione dell’ordinanza avrebbe omesso del tutto l’analisi complessiva dei comportamenti tenuti dal condannato nel corso dell’esperimento e dell’affidamento in prova e, soprattutto, avrebbe trascurato di considerare la
durata della misura da oltre due anni; di qui la carenza di giustificazione dell’efficacia retroattiva della revoca.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la richiesta, avanzata in via subordinata, di concessione della detenzione domiciliare, come proposta con memoria difensiva presentata in data 28 aprile 2023 a mezzo p.e.c. Il difensore ha avanzato, nell’interesse del condannato, la richiesta in subordine di concedere la misura restrittiva della detenzione domiciliare presso la propria abitazione sita in La Spezia, alla INDIRIZZO richiesta che non è stata valutata dal Tribunale.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, intervenuta con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto alla domanda di detenzione domiciliare, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2 È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, COGNOME, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, COGNOME, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 -01).
È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l’affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura
cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall’esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare).
I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza.
Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Si è precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché – in questo secondo caso – fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione.
Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste nell’affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca” (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, R.v. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, RV . 265859 – 01).
2.1. Tanto premesso, in via generale, tenuto conto degli esposti principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso al vaglio, la scarna motivazione del Tribunale si sofferma solo sulla qualità del comportamento accertato, reputato, con ragionamento ineccepibile, incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova, senza, però, spendersi nella motivazione delle ragioni della decorrenza ex tunc dell’efficacia della disposta revoca.
Questo Collegio è consapevole che il comportamento tenuto dal condannato, nel corso della prova, può rivelare il sostanziale fallimento e l’inutilità a fi
risocializzanti dell’esperienza della misura alternativa sin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca con effetto ex tunc deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, come fondataimente rilevato nel ricorso, che non si addentra ad esprimere, sul punto, considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza, rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma rileva la carenza di motivazione rispetto alla riscontrata assenza per un lungo periodo superiore a due anni di infrazioni.
2.2. Nessuna motivazione, inoltre, viene resa per quanto concerne la domanda avanzata in relazione alla detenzione domiciliare contenuta nella memoria depositata il 28 aprile 2023 in vista dell’udienza.
Sul punto si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023′ Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, COGNOME, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453).
Sicché, unitamente al riesame della decorrenza della disposta revoca dell’affidamento in prova e, dunque, alla individuazione dell’entità residua della pena da espiare, andrà considerata meritevole di risposta la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, formulata dal difensore a mezzo p.e.c. del 28 aprile 2023, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto della proposta di revoca della misura dell’affidamento in prova.
3.Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova, limitatamente all’efficacia ex tunc della revoca dell’affidamento in prova e alla richiesta, subordinata, di detenzione domiciliare, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla decorrenza della revoca della misura dell’affidamento in prova e alla mancata pronuncia sulla istanza di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di sorveglianza di Genova. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in data 8 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente