Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME in data 17/07/2023, della quale il magistrato di sorveglianza di Pavia aveva disposto la sospensione in data 27/09/2023.
La revoca è stata disposta perché il soggetto è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di grimaldelli e chiavi alterate, da lui commessi in data 22/09/2023 omettendo di fermarsi all’alt intimatogli dalla polizia stradale sull’autostrada e fuggendo, alla guida di un’auto, con una modalità di guida tale da mettere in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e degli occupanti di una stazione di servizio, nonché risultando in possesso di gioielli e banconote di provenienza ignota e di attrezzi atti allo scasso. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta da lui tenuta sia stata di tale gravità da far ritenere attuale la sua pericolosità sociale e inidonea la prosecuzione della misura, anche ai fini della prevenzione della recidiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per vizio motivazionale, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
L’ordinanza non ha valutato il compendio probatorio difensivo prodotto, ritenendolo non probante con una motivazione carente e illogica. Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare meglio perché abbia ritenuto non attendibili le giustificazioni fornite dal ricorrente, mentre ha affermato solo che le dichiarazioni testimoniali in suo favore non sono state assunte con le modalità delle indagini difensive, senza rispondere alla richiesta della difesa di assumere quei dichiaranti quali testi, e ha valutato non utilizzabili a fini probatori le fatture prodott ritenendole erroneamente successive ai fatti, mentre sono contestuali ad essi.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, per l’omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni del coindagato COGNOME.
Questi ha confermato all’UEPE le dichiarazioni del ricorrente, circa il non essere stato questi a conoscenza della presenza sull’auto dei gioielli e degli arnesi atti allo scasso, avendo solo chiesto all’amico un passaggio, e il Tribunale di sorveglianza non ha motivato le ragioni della asserita inattendibilità delle sue affermazioni.
2.3. Con il terzo motivo deduce ulteriormente la nullità dell’ordinanza per vizio motivazionale, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è errata laddove i giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni del meccanico siano in contrasto con quelle del ricorrente, ed è illogica laddove essi hanno ritenuto che questi non abbia spiegato in modo credibile perché si trovava alla guida dell’auto del COGNOME, non essendo comprensibile perché il fatto di essersi posto alla guida di quel mezzo alla distanza di circa dieci chilometri dalla sua abitazione renda la giustificazione fornita meno credibile che se egli vi si fosse posto quando si trovava più vicino ad essa.
2.4. Con il quarto motivo deduce la omessa motivazione in ordine al bilanciamento degli interessi, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
L’ordinanza ha accolto la richiesta di revoca della misura dell’affidamento in prova senza valutare il grave danno che tale decisione comporta a carico del ricorrente, che si trova così impossibilitato ad ottenere altri benefici. Anche la sua famiglia subirà contraccolpi dalla sua carcerazione, sotto un profilo economico ed emotivo, per cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto bilanciare gli interessi della famiglia con la pericolosità sociale del ricorrente.
Il ricorso è manifestamente infondato nonché aspecifico, e deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è dubbio che, secondo il principio consolidato di questa Corte, «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239).
Il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato le ragioni della revoca dell’affidamento in prova, avendo valutato la rilevante gravità della condotta tenuta dal ricorrente e avendo, conseguentemente, ritenuto incompatibile con essa la prosecuzione della misura. Alla luce di tale condotta appare, infatti, logica l’affermazione della inidoneità di tale misura a realizzare la finalità di rieducazione del ricorrente e soprattutto quella di prevenzione dalla commissione di altri reati. Il fatto che egli, a distanza di soli due mesi dall’applicazione della misura alternativa alla detenzione, abbia commesso più reati, tenendo un comportamento pericoloso e indifferente alla sicurezza di un numero indiscrimiNOME di utenti dell’autostrada percorsa, dimostra ampiamente, come ritenuto dal Tribunale di sorveglianza con motivazione logica e non
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contraddittoria, l’inadeguatezza della misura in atto sia a rieducare il soggetto, sia ad evitare la sua ricaduta in comportamenti illeciti.
La decisione di revoca della misura alternativa è, quindi, correttamente motivata e fondata su un fatto illecito accertato e non negato dal ricorrente, e cioè l’inottemperanza all’ordine di fermarsi impartito dalla polizia stradale, e la fuga messa in atto tenendo anche una condotta di guida pericolosa. Secondo quanto motivato nell’ordinanza impugnata, infatti, tutti gli elementi difensivi forniti al Tribunale di sorveglianza, e dei quali il ricorrente lamenta la omessa o errata valutazione, non riguardano tale condotta e non giustificano la sua reazione all’intervento delle forze dell’ordine, che non è comprensibile se egli, come ha sostenuto, ignorava che sull’auto vi fossero oggetti di provenienza non lecita, e la stava guidando solo per avere chiesto un passaggio all’amico che viaggiava con lui quale trasportato.
Tutti i motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati, nonché privi di specificità, perché non si confrontano con questa motivazione, che afferma l’inutilità della documentazione difensiva prodotta a fornire una giustificazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e la conseguente non necessità di un approfondimento istruttorio in merito alla tesi difensiva prospettata. Il ricorrente non ha fornito, infatti, alcuna ulteriore spiegazione in merito a tale condotta, né ha affermato che le dichiarazioni dei testimoni e del coindagato, o le fatture depositate, sarebbero idonee anche a giustificare la sua fuga davanti alla polizia stradale. L’omesso confronto del ricorso con le ragioni della decisione impugnata comporta un giudizio dì genericità o mancanza di specificità dello stesso, che conduce alla declaratoria di inammissibilità (cfr. Sez. 1, n.39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945).
E’ manifestamente infondato, infine, il quarto motivo di ricorso. Il Tribunale di sorveglianza, nel decidere sulla proposta di revoca della misura alternativa alla detenzione, non deve prendere in esame gli interessi dell’affidato e tanto meno quelli della sua famiglia, ma deve solo verificare se la misura risulti ancora idonea a raggiungere gli obiettivi a cui deve tendere, cioè la rieducazione del condanNOME e la prevenzione da possibili ricadute in condotte illecite. La valutazione della sua inidoneità impone la revoca della misura stessa, essendo irrilevanti le conseguenze negative che tale decisione comporta, inevitabilmente, per il condanNOME. Gli asseriti interessi di quest’ultimo e della sua famiglia, peraltro, sono espressi in termini del tutto generici, consistendo, di fatto, solo nell’interesse del ricorrente a non espiare in carcere la pena che gli è stata già irrogata.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente