Revoca Affidamento in Prova: Quando le Violazioni Giustificano il Ritorno in Carcere
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi ha commesso un reato. Tuttavia, non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del potere del giudice nel disporre la revoca affidamento in prova, sottolineando come non sia la singola violazione, ma il comportamento complessivo del condannato a determinare il fallimento del percorso rieducativo.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguarda un individuo che, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, si vedeva revocare il beneficio dal Tribunale di Sorveglianza. La revoca era motivata da una serie di comportamenti non conformi alle prescrizioni imposte. L’interessato decideva quindi di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo che le violazioni contestate non fossero così gravi da giustificare la fine della misura e la conseguente carcerazione. In subordine, chiedeva la concessione della detenzione domiciliare.
L’Analisi della Cassazione sulla revoca affidamento in prova
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla compatibilità delle violazioni con la prosecuzione della prova è un’attività caratterizzata da un’ampia discrezionalità del giudice di sorveglianza. La revoca non è mai una conseguenza automatica del mancato rispetto di una regola.
Il Tribunale, nel caso di specie, non si è limitato a registrare una violazione, ma ha compiuto un’analisi approfondita e globale della condotta del soggetto. Questa analisi ha evidenziato:
* Numerosi richiami e provvedimenti precedenti: Il condannato era stato più volte richiamato all’ordine dal Tribunale in occasioni precedenti, a dimostrazione di una persistente difficoltà ad aderire al programma.
* Atteggiamento superficiale e non collaborativo: La condotta generale è stata giudicata refrattaria al percorso di reinserimento, mancando la necessaria collaborazione con gli operatori.
Questo quadro complessivo ha permesso al giudice di concludere che il percorso rieducativo si era rivelato inutile e che mancava una risposta positiva al trattamento da parte del condannato.
Il Rigetto della Detenzione Domiciliare
Anche la richiesta subordinata di detenzione domiciliare è stata respinta. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, secondo cui l’ambiente domestico del ricorrente era “scarsamente contenitivo”, ovvero non idoneo a garantire il rispetto delle regole. Inoltre, è stata sottolineata la necessità per l’individuo di seguire un programma strutturato per superare la dipendenza da sostanze stupefacenti, un obiettivo che la semplice permanenza a casa non avrebbe potuto assicurare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul concetto che l’affidamento in prova è un patto fiduciario tra lo Stato e il condannato. Quando questo patto viene tradito non da un singolo errore, ma da un atteggiamento costante di insofferenza alle regole e di mancanza di collaborazione, viene meno lo scopo stesso della misura. Il giudice ha il dovere di esercitare il proprio potere discrezionale, fornendo una motivazione logica e coerente, per accertare se la fiducia accordata sia stata mal riposta. In questo caso, il giudizio complessivo sul comportamento ha dimostrato in modo inequivocabile l’inutilità della prosecuzione della prova.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il beneficio delle misure alternative non è un’acquisizione permanente. La condotta del soggetto durante tutto il periodo di prova è sotto costante osservazione. La revoca affidamento in prova è una misura legittima quando, al di là del singolo episodio, emerge un quadro generale di inaffidabilità e di mancata adesione al progetto rieducativo. La decisione finale spetta al giudice, che deve bilanciare l’opportunità di reinserimento con la necessità di garantire che la pena mantenga la sua funzione, anche attraverso il ritorno in carcere se il percorso alternativo si dimostra fallimentare.
La violazione di una prescrizione comporta sempre la revoca dell’affidamento in prova?
No, la revoca non è automatica. Spetta al giudice valutare, con adeguata motivazione, se la violazione commessa sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, considerando l’intero comportamento del condannato.
Quali elementi considera il giudice per decidere la revoca dell’affidamento in prova?
Il giudice non si limita a constatare la singola violazione, ma effettua un giudizio complessivo che include i richiami precedenti, i provvedimenti interlocutori, l’atteggiamento generale del condannato (ad esempio, se superficiale o non collaborativo) e la sua risposta al trattamento rieducativo.
Perché la richiesta di detenzione domiciliare è stata respinta in questo caso?
La richiesta è stata respinta perché l’ambiente domestico è stato ritenuto ‘scarsamente contenitivo’ e inadatto a supportare il percorso del condannato. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di un programma strutturato per superare la dipendenza da sostanze stupefacenti, che la detenzione domiciliare non avrebbe garantito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indi intestazione;
Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca argomenti manifestamente inf in quanto:
in ordine alla revoca dell’affidamento in prova, la valutazione sul se l violazione commessa dal condanNOME sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affida è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del Castelluzzo, Rv. 275239: la revoca della misura alternativa dell’affidamento i servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in qu giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costitu concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), discrezionalità in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a c esistenza della violazione, ma – evidenziando i numerosi richiami al cond provvedimenti interlocutori presi dallo stesso Tribunale in occasione di violazioni (il 24 gennaio 2022, nel luglio 2022, il 9 agosto 2022, nel febbrai aprile 2023) e l’atteggiamento superficiale e non collaborativo che il condann nonostante, continuato a tenere, ha effettuato proprio quel giudizio comple comportamento del condanNOME durante il periodo di prova – dimostrante la manca una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della p dell’affidamento;
in ordine alla mancata valutazione dell’istanza subordinata di detenzione do introdotta dalla difesa durante l’udienza dì discussione, l’ordinanza, motivando scarsamente contenitivo dell’ambiente domestico e sulla necessità che il condanna un programma strutturato di emancipazione dal consumo di sostanze stupefacen espresso in modo non illogico un giudizio di non idoneità di tale misura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento i della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.