Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/seRt-ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, in parziale accoglimento dl ricorso, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 24 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha revocato a far data dal 3 gennaio 2022 la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente a lui concessa ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 con ordinanza del 25 settembre 2017 (rettificata con successiva ordinanza del 18 ottobre 2021) con riferimento alla pena inflitta con la sentenza della Corte di 4 appello di Napoli del 2 marzo 2023, divenuta definitiva, GLYPH TaI e i orz del decreto ex art. 51-bis Ord. pen. del Magistrato di sorveglianza di Avellino del 12 ottobre 2023, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 4 aprile 2024.
Il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 5 aprile 2024, ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen. aveva sospeso in via provvisoria la misura alternativa alla detenzione, dopo aver evidenziato che, dalla lettura della nota dei Carabinieri di San COGNOME del Sannio redatta in data 1 aprile 2024, si evinceva che COGNOME il 19 ottobre 2023 si era reso responsabile di un reato di furto aggravato ai danni di un supermercato di Benevento
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 Ord. pen., 12, 27 e 111 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente revocato la misura alternativa alla detenzione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, anche considerando che non era intervenuta alcuna sentenza di condanna in ordine ai fatti del 29 ottobre 2023 contestati a COGNOME.
Nel ricorso, poi, si evidenzia che il giudice di merito, pur non avendo vagliato il comportamento tenuto dal condannato durante tutto il periodo di affidamento in prova trascorso, ha erroneamente revocato ex tunc la misura, per un periodo, quindi, anche precedente al 29 ottobre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il ricorso non può essere accolto nella parte in cui lamenta l’avvenuta revoca della misura alternativa alla detenzione.
Ai sensi dell’art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
È la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va, infatti, ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, quindi, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256066).
Sul punto, pertanto, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura della comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri, si evinceva COGNOME era stato indicato quale responsabile di un furto aggravato ai danni di un supermercato avvenuto il 29 ottobre 2023.
Dalla lettura della nota, inoltre, era emerso che l’individuazione di COGNOME era inequivocabilmente emersa dalla visione delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, dalla quale si vedeva che il soggetto, dopo esser transitato dinanzi alla cassa, con l’ausilio di un dipendente del
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medesimo supermercato, aveva pagato solo l’importo di euro 4,97 a fronte dei beni contenuti all’interno del suo carrello, del valore di circa euro 370,00.
Il giudice di merito, per di più, ha evidenziato che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero non era elemento idoneo a limitare la gravità del fatto nella sua componente naturalistica, poiché fondato solo su preclusioni processuali, posto che, per il medesimo fatto, era stata già esercitata l’azione penale in precedenza.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, non potendo ritenere verosimile ipotizzare che l’interessato non si fosse accorto di avere pagato un importo così basso a fronte dei beni dei quali si era impossessato, ha evidenziato, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, che tale condotta avesse costituito un fallimento nel processo di rieducazione, tanto da giustificare il provvedimento di revoca.
1.2. Il Collegio, invece, ritiene meriti accoglimento la censura relativa alla decorrenza della revoca della misura.
Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, infatti, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, COGNOME, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza sembra non aver compiutamente considerato l’arco temporale non marginale intercorso dall’inizio dell’esecuzione della misura alternativa (3 gennaio 2023) al giorno in cui era avvenuta la sopra evidenziata condotta illecita (29 ottobre 2023), periodo nel quale il giudice di meno non ha acquisito notizie in merito al comportamento tenuto del condannato, anche ai fini della valutazione del più ampio suo processo di rieducazione.
Dalla lettura del provvedimento, infatti, non è possibile comprendere se il giudice di merito avesse ritenuto che il comportamento contestato al condannato fosse stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, tale da giustificare la revoca della misura con effetto ex tunc.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui il Tribunale di sorveglianza, dopo aver
correttamente revocato la misura alternativa, ha indicato la data di decorrenza della stessa revoca.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla retroattività della revoca della misura con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/09/2024