Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34261 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34261  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre  per  cassazione  avverso  l’ordinanza  in preambolo con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato ex tunc la  misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 28 maggio 2024;
ritenuto che l’ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento in prova Ł stata dispostaquale conseguenza della circostanza che il condannato Ł stato trovato in possesso, presso la sua abitazione, di trentadue involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di un ulteriore involucro contenenti altri cinque grammi dello stesso stupefacente, di un bilancino di precisione e di oltre 1.400,00 euro di denaro contante;
ritenuto che ›- diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca non Ł stata motivata sulla base di un mero automatismo collegato alla denuncia penale, posto che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tale grave  condotta  chiaro  sintomo  dell’allontanamento  del  soggetto  dal  percorso  di risocializzazione  e  conseguente  la  prova  Ł  stata  reputata  fallita ab  origine ;
ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non Ł dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall’ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell’affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alleprescrizioni, Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che hasolo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479);
ritenuto che non può affermarsi – come lamentato dal ricorrente – che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere
– Relatore –
Ord. n. sez. 13285/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2025
in  considerazione  gli  altri  elementi  emergenti  dal  percorso  di  risocializzazione dell’interessato. Al Tribunale spetta, infatti, di valutare discrezionalmente l’incidenza dell’accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione della misura e ciò può legittimamente fare senza necessità di fare espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica;
rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale ha qualificato l’episodio oggetto della notizia di reato in termini di gravità e ciò ben spiega le ragioni della decisione assunta;
rilevato che con tali argomentazioni la difesa ha omesso di confrontarsi e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i  profili  di  colpa  connessi  all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME