Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1913 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo e il rigetto resto
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano, provvedendo a seguito di proposta del 22/02/2022, ha disposto la revoca del beneficio dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n 309, concesso a NOME COGNOME, condannato in espiazione di pena riportata per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente; contestualmente, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato, con riferimento al periodo trascorso dal condannato in misura alternativa, non validamente espiata la pena sin dall’inizio, ossia a partire dal 07/10/2022.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali, ovvero per mancanza e/o manifesta illogicità delia motivazione, con riferimento alla revoca della misura alternativa.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione di differente misura alternativa, nonostante l’espressa richiesta della difesa, lamentando inoltre la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza/erronea applicazione dell’art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere decidere in ordine alla prosecuzione e/o alla sostituzione della misura.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio rilevante ed art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta non computabilità del periodo trascorso in affidamento in prova, ai fini dell’espiazione della pena.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al terzo motivo, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio sul punto e con rigetto nel resto. Il 15/03/2023, il condannato è stato arrestato in flagranza di reato e tratto a giudizio direttissimo, per esser stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in più involucri, oltre che di un bilancino di precisione, di un foglio co annotati conteggi manoscritti e della somma contante di euro 1.500,00. Tale condotta delittuosa, come sussunto nel provvedimento impugnato, si colloca in
una situazione di plateale conflitto, con le prescrizioni correlate all’affidamento prova e depone per il fallimento della prognosi rieducativa. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile, perché non rispel:toso del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che il ricorrente non ha allegato le domande formulate in via subordinata. Il terzo motivo è fondato, dato che il Tribunale d sorveglianza non ha specificamente motivato, in ordine alla ritenuta irrilevanza del periodo trascorso in affidamento in prova, ai fini del computo della pena espiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che contiene anche doglianze manifestamente inammissibili, risulta nel complesso infondato.
Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il primo motivo è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie e a contestare – con mere asserzioni prive di un apprezzabile substrato contenutistico – il convincimento sussunto nel provvedimento impugnato, che viene censurato in modo meramente assertivo. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede, giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale versato nell’incarto processuale le poche asserzioni riportate in ricorso, che deduce una pretesa contraddittorietà, senza però in alcun modo argomentarla o prospettarla in modo più specifico.
Come correttamente osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il secondo motivo di ricorso non è assistito da idonea allegazione, atta a dimostrare per tabulas l’avvenuto inoltro di ulteriori domande di misura alternativa. Il ricorso quindi, risulta non autosufficiente. Invero, è principio affermato da questa Corte che – anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. pr pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 06 febbraio 2018, n. 11 – debba trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti c si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Risulta inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiènte con riferimento alle relative doglianze.
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La doglianza sussunta nel terzo motivo, infine, si incentra sul diverso profilo concernente la decisione di far retroagire la decorrenza della disposta revoca, sino al momento iniziale di esecuzione della misura.
4.1. Questa Corte, sul punto specifico, ha ripetutamente chiarito come – in punto di determinazione della decorrenza della revoca della misura alternativa debbano prendersi in considerazione, motivando specificamente, non solo la gravità oggettiva e soggettiva della condotta dalla quale ha tratto origine tale decisione, ma anche il comportamento complessivamente serbato dal condannato, durante il periodo di prova trascorso e, infine, la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. Può infatti rammentarsi come – in tema di affidamento in prova al servizio sociale – sia consentito far retroagire ex tunc la revoca, allorquando la condotta tenuta dal condannato si riveli tanto negativa, da portare a desumere che sia stata inesistente, fin dal momento iniziale, l’adesione dello stesso al percorso rieducativo (Sez. 1′ n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474; Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, CaMUSSO, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
4.2. Nella concreta fattispecie, l’ordinanza impugnata – con coerente motivazione, priva di illogicità o contraddittorietà, dunque destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità – ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la contestata decisione, consistente nel far retroagire la decorrenza della revoca, sul rilievo che il fatto fosse significat della natura solo strumentale della decisione di aderire al percorso rieducativo, sussistendo, al contrario, la precisa intenzione del condannato di riprendere al più presto i traffici di stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha chiari natura non occasionale (asseritamente collegata ad una momentanea difficoltà di carattere economico) della condotta delittuosa sopra detta, dalla quale ha tratto scaturigine la revoca di misura alternativa. La tenuta di una vera e propria contabilità nell’attività di spaccio, saldandosi con gli ulteriori dati oggettivi em (rappresentati dalla detenzione di una non indifferente somma di denaro in contanti, nonché di tutto lo strumentario tipico dello spacciatore) rende evidente – a giudizio del Tribunale di sorveglianza – la mancata adesione del soggetto all’iter di reinserimento sociale, giustificando la disposta revoca ex tunc del beneficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.