Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1723 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 15/11/1998
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore Generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, a data dal 13 gennaio 2023, la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova servizio sociale, concessa ad NOME COGNOME con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 5 aprile 2022. Detta misura, infatti, per come evidenziato dalla stes ordinanza di revoca, era stata provvisoriamente sospesa con decreto del 27 agosto 2024 dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari, a seguito dell’annotazione della Stazione Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace in data 25 agosto 2024, che segnalava che nel corso di un controllo alle ore 2,50 del mattino presso il domicilio di Mulas lo stesso risu assente dall’abitazione. In detto decreto era richiamato il precedente provvedimento del 1 maggio 2024, col quale si proponeva la revoca della misura alternativa, evidenziando numerose criticità dell’andamento della misura, come il mancato tempestivo avvio dell’attività di volontariato e la refertata positività alla cocaina in occasione del del 13 gennaio 2023, come da relazione Uepe del 20 marzo 2023, nonché numerose violazioni delle prescrizioni (in data 11 giugno 2023, non venendo il condannato trovato casa nell’orario in cui non poteva uscire; in data 25 giugno 2023, venendo trovato in alt comune in assenza di autorizzazione all’allontanamento; in data 10 luglio 2023, non venendo Mulas trovato in casa alle 21.40; in data 31 agosto 2023, venendo visto lo stesso alla guida di un veicolo; in data 12 aprile 2024, non venendo trovato in casa del compagna, ove era stato autorizzato a trasferirsi, alle ore 0,13). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza rimarca che lo stesso Tribunale di sorveglianza concedeva una nuova chance rieducativa, ma che comunque il condannato incorreva nella violazione sopra indicata, a riprova della sua totale inaffidabilità nonostante le plurime opport concessegli.
Detta ordinanza, pur rilevando che la compagna di COGNOME, dopo il suo ingresso in carcere, ha informato l’Uepe di una proposta lavorativa in favore del ‘ compagno, reputa equo, alla luce di tali emergenze istruttorie e in particolare della gravità delle vio accertate, della superficialità di COGNOME nella gestione della misura e dell’inuti qualunque ammonizione, ritenere espiata la pena in regime di affidamento fino al 13 gennaio 2023, data alla quale è stata accertata la positività alla cocaina e, senza soluzio di continuità, risultano segnalazioni di violazione delle prescrizioni, dovendosi conside venuta meno l’adesione al dettato prescrittivo. Osserva che, invece, per il period precedente l’adesione alle prescrizioni e le limitazioni comunque patite dal condannat possono essere valutate favorevolmente.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il propri difensore, NOME COGNOME deducendo violazione di legge per carenza motivazionale in relazione all’incompatibilità del condannato con la prosecuzione della misura alternativ avuto riguardo alle risultanze della relazione dell’Uepe e delle prove testimonia documentali dedotte dalla difesa.
Rileva il difensore che COGNOME, mentre era in affidamento, ha avuto tre ammonizioni, ma non ha commesso reati. Osserva che la notte dell’ultimo controllo prima della revoca il suo assistito era in casa, come da testimonianza di NOME COGNOME e NOME COGNOME con lui conviventi e che tutti e tre non sentivano il suono del citofono. Di ciò dà atto anc relazione Uepe, che in uno con la memoria difensiva depositata (che riportava una foto di COGNOME con la posizione del telefono delle ore 00.50 indicante l’indirizzo della casa suddetto), è stata ignorata dall’ordinanza in esame.
Osserva che detta ordinanza omette di considerare la positività della relazione dell’Uepe laddove si attesta appunto che COGNOME si presentava ai colloqui con l’assistent sociale e andava regolarmente alla Caritas per il volontariato.
Lamenta la difesa che, nel revocare l’affidamento con effetto retroattivo a decorrer dal 13 gennaio 2023, l’ordinanza entra in contrasto con la precedente del 9 luglio 2024 che aveva ritenuto di far proseguire la misura alternativa e non era stata impugnata. Tribunale avrebbe, invece, dovuto far decorrere la revoca dal 25 agosto 2024, ultima violazione.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarar l’illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effett conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoc della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’inter corso dell’esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrappos orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, h rilevato l’incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso si per l’orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova
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per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l’accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di l delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell’assenza di una definizione normati “comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova”, secondo la dizione letterale dell’art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il re provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all’incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenz in ultimo da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell’esistenza di una “zona grigia”, ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall’inizio sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione de periodo di espiazione, cui soltanto all’ultimo segua una violazione determinante la revoc nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglia compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizion imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva comportamento che ha dato luogo alla revoca”(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)».
3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari giustifica l’uso potere di revoca ad esso conferito, con motivazione logica ed esauriente, facendo riferimento, come si è avuto modo di esaminare, ad una specifica istruttoria (e particolare a relazioni e note acquisite agli atti, diversamente da come lamentato dal difesa). E ciò anche con riguardo all’individuazione della data di revoca, fatta coincid con l’accertamento di positività.alla cocaina e con l’inizio da detta data, senza soluzion continuità, di segnalazioni di violazione delle prescrizioni, a riprova del venir dell’adesione al dettato prescrittivo e, dunque, della sopravvenuta incompatibilità de condotta con la prosecuzione della misura alternativa.
Ne deriva l’infondatezza dei rilievi difensivi di cui al ricorso, inidonei ad intac tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
-·.+9 “3 ‘ 7- ‘ 1 “Ri Rk ‘ . 51`H 4 ,4, · GLYPH :3 7 GLYPH Così deciso Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. in Roma, il 29 novembre 2024.