Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDEL NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confront di NOME, la revoca, con effetto parzialmente ex tunc, della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al serv sociale, con conseguente prosecuzione dell’espiazione della pena in regim ordinario, per essersi egli, a partire dal 4 giugno 2023, ovvero in costan esecuzione della pena, reso protagonista di comportamenti radicalmente incompatibili con la prosecuzione dell’esecuzione della prova in regi alternativa e tali di dimostrare il fallimento del tentativo riabilitativo;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consoli nell’affermare – in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, legge luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, – che la revoca della mis alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disci della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insinda apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non vizia che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienz incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789);
che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza d comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso al discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giusti logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli;
che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglian ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’is dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dall sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperi della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenut giudizio affidato all’autorità giudiziaria;
che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a val la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recu sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
che il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell’affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un’attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se – ed eventualmente fino a qual punto – possa ragionevolmente ritenersi che l’affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251844);
che va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale – nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti – ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la commissione dei fatti sopra richiamati sia sintomatica di mancata adesione all’iniziativa risocializzante e di inveterata indifferenza al rispetto di regol prescrizioni, del tutto incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, e che dal fallimento dell’intervento rieducativo discenda – per necessità e tenuto conto anche della durata della misura alternativa e del carico di prescrizioni che, in concreto, la hanno connotata – il carattere parzialmente retroattivo della revoca, decorrente dall’inizio delle condotte gravemente minatorie ed offensive nei confronti della consorte (la quale gli aveva comunicato l’intenzione di avviare le pratiche finalizzate alla separazione coniugale), seguite ad un primo periodo di sostanziale regolarità dell’andamento della misura alternativa;
che, a fronte di uno sviluppo argornentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente pone l’accento, in via esclusiva, sulla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese, a suo carico, dalla moglie, profilo che stato debitamente esaminato dal Tribunale di sorveglianza che ha, invece, ritenuto, sulla scorta di argomentazioni aliene da fratture razionali, la piena credibilità del narrato della donna;
che la decisione impugnata si palesa, pertanto, congruamente argomentata e frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità giudiziale, a fronte de il ricorrente oppone obiezioni meramente confutative e del tutto inidonee individuare sintomi di illogicità o contraddittorietà;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2023.