Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2022 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocav la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era concessa a NOME COGNOME COGNOME data 12 maggio 2022 e le cui prescrizioni limitazioni, riguardo alla libertà di locomozione, il condannato si era ri incapace di rispettare.
La revoca era fatta decorrere dal 19 luglio 2022, ossia dal manifestarsi d condotte trasgressive.
Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore fiducia, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 47 della l 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e il vizio di motivazione in ordine condizioni per far luogo alla revoca della misura alternativa. Le condo violative, consistenti in meri ritardi nel rientro a domicilio, non sarebbero s gravità tale da giustificare il provvedimento di rigore, normativamente avulso ogni automatismo applicativo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 47 Ord. p e il vizio di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca. Il Tribuna sorveglianza avrebbe dovuto rigorosamente giustificare, come non avvenuto, la revoca ex tunc, ammessa solo in casi particolarmente gravi e c:onnotati dal totale fallimento della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367-01; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv 210789), la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla le rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescriz dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazio costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prov il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglian ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motiv logica ed esauriente.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati d difesa, è incensurabile, lì ove essa è pervenuta alla conclusione della sostan vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni e limitazioni inerenti la lib locomozione, sul cui rispetto doveva anche misurarsi la sua ritrovata capacità conformarsi alle regole imposte dall’ordinamento.
Non irragionevolmente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenut interrotto il percorso di risocializzazione, nonché violato il rapporto fiduciar deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, e ha rit l’ulteriore prosecuzione di quest’ultimo, in regime alternativo’ in contraddiz con le finalità di recupero sociale della pena.
Ineccepibile risulta la decisione anche con riguardo alla decorrenza so parzialmente retroattiva della disposta revoca, ancorata a un dato di f obiettivo, ossia al rilievo del momento a partire dal quale, con il manifes delle trasgressioni, la misura ha cessato di svolgere la sua funzione rieduca sicché non è irragionevole ritenere che, da tale momento, la pena non pos considerarsi utilmente espiata.
Il Tribunale non è pertanto venuto meno al compito, che la legge e l giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 201 COGNOME; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859-01; Sez 1, n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474-01) gli affidano, di valut non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luog alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescriz imposte a suo carico.
E’ dunque infondato anche il secondo motivo.
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes tu z Rigetta processuali.
Così deciso il 19/12/2023
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