Revoca Affidamento in Prova: Quando la Condotta Negativa Annulla il Beneficio
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, questo percorso non è privo di condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la revoca affidamento in prova, specialmente quando la condotta del soggetto si rivela incompatibile con il percorso rieducativo. Il caso analizzato riguarda un individuo che, durante il periodo di prova, si è reso responsabile di un grave atto di violenza, portando il Tribunale di Sorveglianza a revocare la misura con effetto retroattivo.
I Fatti del Caso: dall’Affidamento all’Aggressione
Un soggetto, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, si rendeva protagonista di un grave episodio di violenza. In particolare, in concorso con un’altra persona, commetteva un’aggressione culminata in un accoltellamento ai danni di un terzo. A seguito di questo evento, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia decideva di revocare il beneficio concesso.
La particolarità della decisione risiedeva nella sua decorrenza: la revoca veniva disposta con effetto ex tunc, ovvero retroattivo, come se la misura alternativa non fosse mai stata concessa. Questa scelta si basava sulla valutazione che la condotta illecita fosse talmente grave da dimostrare un fallimento ab initio (fin dall’inizio) del processo di risocializzazione.
La Questione Giuridica: i Limiti della revoca affidamento in prova
Il cuore della questione giuridica verte sui poteri del Tribunale di Sorveglianza e sulla legittimità di una revoca affidamento in prova con efficacia retroattiva. La Corte di Cassazione, richiamando precedenti orientamenti e i principi della Corte Costituzionale, ha ribadito alcuni punti fermi:
1. Discrezionalità Motivata: La decisione di revocare l’affidamento rientra nell’apprezzamento discrezionale del Tribunale di Sorveglianza. Tale potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere supportato da una motivazione logica, completa ed esauriente.
2. Effetto Retroattivo (Ex Tunc): La revoca può avere effetto retroattivo quando il comportamento del condannato è così negativo da rivelare una totale assenza di adesione, fin dal principio, al percorso rieducativo. Non si tratta di una semplice violazione delle prescrizioni, ma di una condotta che svela l’incompatibilità del soggetto con la finalità stessa della misura.
Nel caso specifico, la gravità dell’aggressione è stata considerata un sintomo inequivocabile di questo fallimento iniziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
La Cassazione ha evidenziato che le lamentele del ricorrente (le cosiddette ‘doglianze’) erano ‘in punto di fatto’. In altre parole, il ricorso non contestava una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, cioè della gravità della sua condotta e della sua idoneità al percorso rieducativo. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di Cassazione.
Poiché la motivazione del Tribunale di Brescia è stata ritenuta ‘esaustiva e lineare’, la Corte ha concluso che non vi erano i presupposti per annullare la decisione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione della pena: l’accesso e il mantenimento delle misure alternative sono subordinati a una reale e concreta adesione del condannato al percorso di reinserimento. Una condotta gravemente illecita, specialmente se violenta, può essere interpretata non come un semplice ‘incidente di percorso’, ma come la prova di un fallimento totale del progetto rieducativo. Di conseguenza, la revoca affidamento in prova può essere disposta con effetto retroattivo, annullando il periodo di pena già scontato in misura alternativa. Infine, si conferma che il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Per quale motivo è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova?
La revoca è stata disposta perché il condannato, durante il periodo di prova, si è reso responsabile di una grave condotta illecita, ovvero un’aggressione sfociata in un accoltellamento, commessa in correità con un altro soggetto.
Cosa significa che la revoca ha avuto effetto ‘ex tunc’?
Significa che la revoca ha avuto efficacia retroattiva, come se la misura alternativa dell’affidamento non fosse mai stata concessa. Questo accade quando il comportamento del condannato è così negativo da dimostrare una sua mancata adesione al percorso rieducativo fin dall’inizio (ab initio).
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate erano ‘in punto di fatto’, cioè miravano a ottenere una nuova valutazione nel merito della gravità della condotta, cosa che non è permessa in sede di Cassazione. La Corte può giudicare solo la legittimità della decisione (cioè se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica), non riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa ad NOME COGNOME, in ragi della condotta illecita di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione (in partic il 09/06/2023 COGNOME COGNOME è reso responsabile, in correità con altro soggetto, di un’aggressi sfociata in un accoltellamento ai danni di tale NOME COGNOME).
Considerato che la revoca dell’affidamento in prova è rimessa all’insindacabil apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso d potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).
Osservato che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena in dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice p disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
Rilevato che, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianz Brescia ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la gravità della violazi fosse sintomatica del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura.
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse del COGNOME non superi il v di ammissibilità in quanto costituito da doglianze in punto di fatto e tese a proporre non consentita valutazione del merito della revoca disposta nei termini sopra riportati.
Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/20g3