Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa ad NOME COGNOME, in ragi della condotta illecita di cui si è reso autore nel corso della sua esecuzione (in partic il 09/06/2023 COGNOME COGNOME è reso responsabile, in correità con altro soggetto, di un’aggressi sfociata in un accoltellamento ai danni di tale NOME COGNOME).
Considerato che la revoca dell’affidamento in prova è rimessa all’insindacabil apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso d potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (ex multis Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).
Osservato che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena in dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il giudice p disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
Rilevato che, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianz Brescia ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la gravità della violazi fosse sintomatica del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura.
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse del COGNOME non superi il v di ammissibilità in quanto costituito da doglianze in punto di fatto e tese a proporre non consentita valutazione del merito della revoca disposta nei termini sopra riportati.
Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/20g3