Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il 28/10/1983
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’opposizione, proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale ha dichiarato non estinta la pena di anni tre mesi due di reclusione, in esecuzione relativamente alla condanna resa dal Tribunale di Avezzano, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 71-ter ord. pen., e contraddittorietà e apparente motivazione per relationem – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità, perché devolvono censure costituite da doglìanze di mero fatto e, comunque, si appalesano manifestamente infondati, in quanto assumono assenti difetti di motivazione, non emergenti dall’articolato provvedimento impugnato, risultando questo coerente con la necessità, da parte del Tribunale di sorveglianza, per decidere sull’estinzione della pena a seguito dell’affidamento in prova, di valutare, nel complesso, la positività dell’esi dell’intero periodo di prova.
Rilevato, infatti, che l’ordinanza rimarca, richiamando, in alcuni punti, la precedente pronuncia conforme, secondo un legittimo iter motivazionale, il percorso assolutamente insoddisfacente del condannato, nonché l’insuccesso assoluto della prova, con ragionamento in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, COGNOME, Rv. 274252), secondo la quale deve escludersi l’illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l’altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute, rendendo conto delle contestazioni mosse con l’atto di impugnazione (nella specie opposizione) da parte della difesa.
Rilevato che è conforme all’indirizzo interpretativo di questa Corte procedere a revoca ex tunc dell’affidamento in prova, laddove il comportamento del condannato sia stato ritenuto così negativo da rivelare l’inesistenza di completa adesione al programma di risocializzazione, alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987, così determinando la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente irrogata (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278178).
Considerato, inoltre, che l’avvenuta concessione della liberazione anticipata per alcuni periodi detentivi non è incompatibile con il provvedimento adottato, considerato che l’ordinanza reiettiva dell’opposizione valorizza, in particolare, non solo la condotta dell’ultimo periodo, espressione di totale
disinteresse alla misura in corso, nonché la mancata adesione al programma terapeutico concordato in data 3 giugno 2020, ma soprattutto l’andamento sostanzialmente discontinuo della misura, durante tutto il periodo della sua vigenza, per riscontrato disinteresse del condannato al reinserimento e alla rieducazione, come segnalato dagli uffici preposti (uno dei quali in data 28 maggio 2021), così non potendo residuare alcun periodo da considerare utilmente espiato.
Reputato, quanto alla censura relativa alla circostanza che il Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha considerato come non equipollente a pena eseguita anche i periodi già riconosciuti a titolo di liberazione anticipata, che, nel caso al vaglio, il Tribunale ha valutato il comportamento tenuto complessivamente, nel corso della prova, rivelatosi un sostanziale fallimento in toto, e fin dall’inizio, della prova stessa (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251844; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, COGNOME, Rv. 219477), con revoca sopravvenuta che legittimamente può investire periodi di espiazione per i quali è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata, in quanto al giudice di sorveglianza è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso, non sussistendo, dunque, alcuna preclusione (Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 259604; Sez. 1, n. 3870 del 03/06/1996, COGNOME, Rv. 205589), quando i periodi di liberazione anticipata della cui revoca si discute attengono ad un lasso temporale che, per effetto della revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale, non è più compreso nell’espiazione (Sez. 1, n. 46630-19 del 25/10/2019, COGNOME, non massimata).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023