Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATI -0 E IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza emessa il 14 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di N ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa emesso in data 18 agosto 2 confronti di COGNOME NOME NOME pertanto revocava, a decorrere dall’inizio, la m alternativa dell’affidamento in prova ex art. 47 0.P., concessagli con ordinanza data 21.11.2022 dallo stesso Tribunale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi a
3.1 Va premesso che, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedi impugnato, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adegu pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 3 giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (v. Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
Nel caso in esame, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorve ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che l’entità delle violazioni sia del fallimento ab initio in termini di risocializzazione della misura, dell’asse rivisitazione del proprio vissuto e di riallineamento ai valori della legalità, ricorrente si è allontanato non solo dalla propria abitazione, ma altresì dal residenza, in orario notturno, senza fornire alcuna plausibile giustificazione al
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, oltre ad essere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamen dal giudice di merito, è volto a sollecitare una rivalutazione delle argomentazion base del provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente