Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 217 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha revocato l’affidamento in prova in casi particolari concesso al condannato XXXXXXXXXXXX con precedente ordinanza dell’11 ottobre 2023, e gli ha concesso la detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento in prova, in quanto ha rilevato che il condannato era stato segnalato per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo, peraltro in modo molesto, nonchØ per aver frequentato un bar, tipologia di locale in cui, invece, non avrebbe dovuto accedere. Egli, inoltre, era risultato positivo a cannabinoidi ed alcool in un test effettuato dal Ser.D.. Ancora, il Tribunale ha rilevato che il condannato non sta svolgendo alcuna attività lavorativa regolare. In definitiva, secondo il Tribunale, doveva ritenersi esistente una grave violazione che giustificava la revoca della misura con decorrenza ex nunc .
PoichØ la pena ancora da espirare Ł inferiore ai due anni, il Tribunale ha ritenuto, però, di concedere la detenzione domiciliare.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ l’ordinanza avrebbe travisato sia la segnalazione dei Carabinieri che la relazione dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria, ed avrebbe inammissibilmente imputato al ricorrente il fatto che egli non sia riuscito a trovare un lavoro regolare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Nell’unico motivo il ricorso deduce anzitutto che l’ordinanza ha travisato la segnalazione dei Carabinieri perchØ non risulta che la segnalante che aveva lamentato la
presenza di un parcheggiatore abusivo molesto abbia mai riconosciuto il ricorrente come autore di tale comportamento, nØ lo stesso era stato trovato dai Carabinieri mentre svolgeva tale attività, al contrario i Carabinieri riferiscono soltanto di averlo trovato presso un bar nei pressi del parcheggio.
Il ricorso deduce, poi, in ordine alla violazione della prescrizione di non frequentare bar o spacci di bevande alcooliche, che la ratio del divieto consiste nell’impedire al condannato di assumere alcoolici, e che essa non era stata violata nel caso in esame, in cui il ricorrente non stava consumando alcool, ma un innocuo caffŁ alle ore 14.00 del pomeriggio, come da dichiarazione resa da un testimone assunto ad indagini difensive, e che il bancone del bar, come da foto prodotta, si trova sulla pubblica via, talchØ neanche si può sostenere che il ricorrente sia entrato nel bar, perchØ il ricorrente si trovava all’esterno.
Il ricorso deduce ancora che l’ordinanza avrebbe travisato anche la relazione dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria, da cui emerge che lo stesso non fa piø uso di cocaina ed ha limitato significativamente l’uso di cannabis ed alcool, la dipendenza Ł una patologia e non si può pretendere che si riesca ad eradicarla da un momento all’altro.
Il ricorso deduce, infine, che la circostanza che il ricorrente non abbia un lavoro regolare non può essergli imputata a titolo di colpa, a maggior ragione in una città con il 45% di inoccupati.
Gli argomenti sono infondati.
La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato Ł l’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354 – richiamato, come tutto l’ordinamento penitenziario, dall’art. 94, comma 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 – che dispone che ‘l’affidamento Ł revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova’.
I requisiti cui Ł subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l’incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova.
La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento Ł connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova).
Il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME Martino, Rv. 256479 – 01: la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, Ł rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata).
Nel caso in esame, il Tribunale ha giustificato il giudizio di fallimento dell’espiazione in misura alternativa e la revoca della stessa con plurime violazioni imputate al condannato (il fallimento del drug test ; la segnalazione per un comportamento molesto; la violazione della prescrizione di non frequentare bar) ed ha evidenziato anche che lo stesso non si mantiene con un lavoro regolare.
Non c’Ł nulla di manifestamente illogico in una motivazione di questo tipo, che ha tratto da dati oggettivi, che sono considerati già nella norma attributiva del potere dell’art. 94,
comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, che prevede che ‘se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero’, l’incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione del progetto di affidamento.
Come evidenziato sopra, il ricorso deduce che l’ordinanza avrebbe travisato la vicenda della segnalazione per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo, ma, in realtà, l’ordinanza ha dato una lettura non manifestamente illogica di quanto riferito dai Carabinieri e della condotta tenuta dal ricorrente, che con un unico comportamento ha violato sia la prescrizione del divieto di frequentare bar ed altri spacci di sostanze alcooliche sia il divieto di accesso ad aree urbane di cui era gravato in via amministrativa (dalla lettura degli allegati al ricorso, ed, in particolare, della relazione dell’ U.e.p.e., si comprende che il divieto gli era stato comminato proprio perchØ sorpreso a svolgere in altra occasione l’attività di parcheggiatore abusivo), oltre che essere stato segnalato per il rinnovato esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo.
La deduzione che egli non avrebbe violato il divieto di frequentare bar ed altri spacci di sostanze alcooliche perchØ avrebbe preso soltanto un caffŁ Ł manifestamente infondata, in quanto il divieto prescritto dal Tribunale non riguarda il contenuto della consumazione; la deduzione che egli non avrebbe violato il divieto di frequentare bar ed altri spacci di sostanze alcooliche perchØ il bancone del bar si trovava sulla pubblica via Ł, a sua volta, manifestamente infondata, in quanto del tutto inconferente, atteso che la prescrizione imposta non Ł il divieto di ingresso fisico all’interno del locale.
La deduzione che il condannato avrebbe limitato significativamente l’uso di cannabis ed alcool ed avrebbe smesso di usare cocaina – oltre a non essere sorretta dai documenti allegati al ricorso ai fini dell’autosufficienza, perchØ dalla relazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 2025 emerge una ‘frequente positività’ al metabolita dell’alcool ed ai cannabinoidi, che non permette di sostenere l’affermazione del ricorso secondo cui che egli avrebbe limitato significativamente l’uso di alcool, che Ł da ritenere, pertanto, puramente assertiva – finisce per impingere nel giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla incompatibilità di tale comportamento con la prosecuzione del progetto di affidamento.
La deduzione del ricorso, secondo cui non potrebbe essere imputato al condannato di non essere riuscito a trovare un lavoro regolare, Ł, da ultimo, inammissibile, in quanto inconferente con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che non ha contestato al ricorrente di non aver trovato un lavoro, ma, rilevando che il ricorrente non ha un lavoro lecito, ne ha tratto elementi per ritenere che lo stesso durante la misura alternativa si stia mantenendo con lavori illeciti, circostanza che, peraltro, emerge anche dalla relazione dell’RAGIONE_SOCIALE, allegata al ricorso, da cui risulta che lo stesso avrebbe riferito di stare svolgendo all’occorrenza lavori saltuari nell’edilizia o quale ambulante di frutta.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/12/2025
COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.