Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 02/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava – con effetto dal giorno 3 maggio 2025 – la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa a NOME dal medesimo Tribunale con provvedimento del 23 novembre 2023, in relazione alla pena inflittagli per tentata rapina aggravata ed altro.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza faceva proprie le valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza che, nel disporre la sospensione in via cautelativa dell’affidamento, aveva evidenziato la incompatibilità dei comportamenti dell’affidato con la prosecuzione del beneficio penitenziario in questione atteso che, in data 3 maggio 2025, a seguito di perquisizione operata da personale delle polizia di Stato presso l’abitazione dell’affidato per la ricerca di una telecamera di sorveglianza rubata, lo stesso affidato aveva consegnato alle forze dell’ordine cinque telecamere delle quali non aveva saputo giustificare la provenienza e che, per tale ragione, era stato denunciato per ricettazione.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza rispetto alla ritenuta incompatibilità delle sue condotte con la prosecuzione della misura, nonostante il complessivo andamento positivo della prova ed il fatto che egli aveva consegnato spontaneamente le telecamere agli operanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anzitutto, deve essere dichiarata la inammissibilità della memoria difensiva (con allegata documentazione) in quanto depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, come stabilito dall’art. 611 del codice di rito. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789), la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Inoltre, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione atteso che ciò che rileva è la compatibilità delle condotte – a prescindere dalla loro rilevanza penale – con la prosecuzione del beneficio penitenziario e con la responsabile gestione dello stesso da parte del condannato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153 – 01).
Alla luce di questi principi deve rilevarsi come l’ordinanza impugnata – in quanto motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico – si sottrae alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento non è stata disposta in modo automatico, ma piuttosto sulla base di una valutazione complessiva della condotta del condannato, considerato che egli era in possesso di cinque telecamere delle quali, al momento, non aveva saputo giustificare la provenienza e che non risulta – come invece sostenuto dal ricorrente – che le stesse fossero installate.
3.1. Esente da censure risulta anche la data di decorrenza degli effetti della revoca della misura alternativa che il Tribunale di sorveglianza ha fissato, senza incorrere in evidenti vizi logici, dalla data del 3 maggio 2025, giorno nel quale l’affidato aveva consegnato le telecamere in questione alle forze di polizia.
3.2. Così motivando l’ordinanza impugnata ha dato conto, in modo congruo e non contraddittorio, dell’esercizio della discrezionalità che la legge intesta al
giudice di sorveglianza, al cui coerente ragionamento il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei all’ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.