Revoca Affidamento in Prova: Quando il Comportamento Annulla la Fiducia
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, concepita per favorire il reinserimento del condannato nella società. Tuttavia, questa opportunità è subordinata alla collaborazione e alla serietà del soggetto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza un caso emblematico di revoca affidamento in prova, delineando i confini entro cui il comportamento negativo del condannato può giustificare il ritorno in detenzione. Il provvedimento sottolinea come non solo le violazioni formali, ma l’intera condotta di vita del soggetto sia sotto la lente del Tribunale di Sorveglianza.
Il Caso: Dalle Violazioni alla Revoca dell’Affidamento
Il caso esaminato riguarda un uomo ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Dopo poche settimane dall’inizio del percorso, la sua condotta ha iniziato a destare serie preoccupazioni. In particolare, gli sono state contestate:
1. Violazioni delle prescrizioni: Per due volte, non è stato trovato al proprio domicilio durante i controlli delle forze dell’ordine.
2. Comportamenti negativi: Ha assunto atteggiamenti prevaricatori e aggressivi nei confronti dei propri genitori, pretendendo denaro e maltrattandoli al punto da indurli a presentare una querela.
3. Inerzia nel percorso di reinserimento: Non ha intrapreso alcuna attività di volontariato né ha documentato lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita, dimostrando una totale mancanza di impegno.
Di fronte a questo quadro, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha disposto la revoca della misura, decisione contro cui l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione.
L’Analisi della Cassazione sulla revoca affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile e confermando la legittimità della decisione del Tribunale di Sorveglianza. L’analisi dei giudici si è concentrata su tre punti fondamentali.
La Valutazione Complessiva del Comportamento
La Corte ha ribadito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza deve essere complessiva. Non si tratta di giudicare singoli episodi isolati, ma di interpretare il comportamento del condannato nel suo insieme per capire se abbia dato una “risposta positiva al trattamento”. Nel caso di specie, le violazioni, unite ai comportamenti aggressivi e alla passività, hanno disegnato un quadro di totale inaffidabilità, rendendo inutile la prosecuzione della misura alternativa.
Fatti Non Accertati Giudizialmente e Presunzione di Innocenza
Il ricorrente sosteneva che i fatti denunciati dai familiari non potessero essere utilizzati contro di lui, in virtù della presunzione di innocenza. La Cassazione ha smontato questa tesi, chiarendo un principio cruciale: ai fini della revoca affidamento in prova, il giudice può valutare anche fatti che non costituiscono reato o reati non ancora accertati con una sentenza definitiva. Ciò che rileva è il significato di tali comportamenti rispetto all’adesione al programma di reinserimento. L’obiettivo non è punire un nuovo reato, ma verificare se la fiducia accordata al condannato sia stata tradita.
L’Inidoneità a Qualsiasi Misura Alternativa
Infine, il ricorrente lamentava che non fosse stata considerata la possibilità di concedergli la detenzione domiciliare. Anche questa doglianza è stata respinta. La Corte ha spiegato che il giudizio di inadeguatezza formulato dal Tribunale era così radicale da estendersi a qualsiasi misura alternativa. Se una persona dimostra di non voler collaborare e di non avere la serietà necessaria, nessuna misura basata sulla fiducia e sull’autodisciplina può avere successo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sull’articolo 47, comma 11, dell’ordinamento penitenziario, che attribuisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di revocare l’affidamento se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova. La decisione impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici o contraddizioni, in quanto ha correttamente evidenziato come la condotta dell’uomo rivelasse una totale mancanza di serietà nell’affrontare il percorso rieducativo, rendendo la misura non solo inutile, ma anche controproducente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che l’accesso e il mantenimento delle misure alternative non sono un diritto incondizionato, ma un’opportunità legata a un patto di fiducia con lo Stato. In secondo luogo, chiarisce che la valutazione del giudice di sorveglianza è ampia e può basarsi su un complesso di elementi che, nel loro insieme, dimostrano l’inidoneità del soggetto a proseguire il percorso esterno al carcere. La revoca affidamento in prova non è quindi solo una sanzione per una violazione, ma la presa d’atto del fallimento del progetto rieducativo a causa della mancata collaborazione del condannato.
Per la revoca dell’affidamento in prova è necessaria una condanna definitiva per nuovi reati?
No, la Cassazione chiarisce che per la revoca possono essere valutati anche fatti che non costituiscono reato o fatti che costituiscono reato ma non ancora accertati in sede giurisdizionale, in quanto ciò che rileva è il comportamento complessivo del condannato e la sua risposta al trattamento.
Quali comportamenti possono portare alla revoca dell’affidamento in prova?
Secondo l’ordinanza, la revoca è giustificata non solo da violazioni formali delle prescrizioni (come controlli negativi al domicilio), ma anche da comportamenti che dimostrano una mancanza di serietà e una risposta negativa al percorso di reinserimento, come maltrattamenti verso i familiari, mancato avvio di attività lavorative o di volontariato.
Se l’affidamento in prova viene revocato, il giudice deve valutare altre misure alternative come la detenzione domiciliare?
Non necessariamente. Se il giudizio di inadeguatezza del condannato formulato dal Tribunale è così ampio da coprire ogni tipo di misura alternativa che richieda la collaborazione del soggetto, la Corte può ritenere infondata la richiesta di concedere un’altra misura, come in questo caso la detenzione domiciliare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2581 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 10/04/1975
avverso l’ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso, in cui si censura la re della misura alternativa dell’affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tr manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso ch evidenziando che il condannato dopo poche settimane dall’inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell’affidamento (controlli negativ domicilio), e che i comportamenti ulteriori del condannato di pretendere denaro dai propr genitori e maltrattarli, al punto da indurli a sporgere querela, di non iniziare un perco volontariato e di non documentare una attività lavorativa lecita, rivelano la mancanza di seri dello stesso nell’affrontare il percorso della misura alternativa – l’ordinanza impugnat effettuato quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova, dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell’affidamento, che è previsto dalla norma attributiva di p dell’art. 47, comma 11, ord. pen., mentre la deduzione secondo cui sussisterebbe la presunzione di innocenza sui fatti denunciati dai familiari dell’affidato è manifestamente infondata, attes ai fini della revoca della misura alternativa possono essere valutati anche fatti non costit reato, ed a maggior ragione fatti costituenti reato, ma non accertati ancora in se giurisdizionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Di COGNOME, Rv 221339); è parimenti manifestamente infondata la deduzione in cui si censura che l’ordinanza impugnata non abbia valutato la possibilità di concedere al condannato quantomeno la detenzione domiciliare (peraltro, in un b&b), atteso che il giudizio di inadeguatezza condannato formulato dal Tribunale copre ogni tipo di misura alternativa il cui buon esito è sempre soggetto alla collaborazione del condannato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.