Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34251 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Feltre il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato, con decorrenza ex tunc , la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 19 settembre 2024;
ritenuto che l’ordinanza si sottrae allecensure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – non Ł stata dispostaautomaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il condannato aveva posto in essere una pluralità condotte contrarie alle prescrizioni (reiterate assenze dal domicilioe assenza di contatti con Uepe, nonostante gli ammonimenti disposti dal Magistrato di sorveglianza), ma ha fatto opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato non aveva provveduto neppure a iniziare l’attività risarcitoria o socialmente utile prescritta nell’ordinanza concessiva della misura alternativa, rendendosi per lungo tempo irreperibile con l’Uepe;
considerato, pertanto, che il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti – nonostante le recenti dichiarazioni svolte dal condannato sull’acquisita consapevolezza del proprio comportamento “superficiale” – chiari sintomi dell’allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita,;
ritenuto altresì che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non Ł dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall’ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell’affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alleprescrizioni, Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che hasolo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME,
– Relatore –
Ord. n. sez. 13267/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME