Revoca Affidamento in Prova: Quando la Condotta Pregiudica l’Intero Percorso?
La revoca affidamento in prova ai servizi sociali è una delle questioni più delicate nel diritto dell’esecuzione penale. Questa misura, concepita per favorire il reinserimento sociale del condannato, si basa su un patto di fiducia tra lo Stato e l’individuo. Ma cosa succede quando questo patto viene tradito da comportamenti di eccezionale gravità? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 17392/2024) offre chiarimenti cruciali su come la condotta complessiva del soggetto possa portare a una revoca con effetti retroattivi, vanificando l’intero periodo di prova trascorso.
I Fatti del Caso: Una Violazione Grave Durante la Prova
Il caso esaminato riguarda un individuo che, durante il periodo di affidamento in prova, è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza insieme a un’altra persona. Durante il controllo, è stata scoperta una notevole quantità di cocaina, nascosta sia nell’autovettura su cui viaggiavano sia nei locali dell’azienda dove il soggetto lavorava. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti duemila euro in contanti. A peggiorare la sua posizione, l’uomo ha tentato di disfarsi del proprio telefono cellulare gettandolo in uno specchio d’acqua, un gesto interpretato come un tentativo di occultare prove.
Di fronte a questi fatti, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha disposto la revoca della misura alternativa, stabilendo che tale revoca dovesse avere effetto ex tunc, ovvero sin dall’inizio del periodo di prova.
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Affidamento in Prova
L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione del provvedimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, secondo cui la valutazione per la decorrenza della revoca non può limitarsi al singolo episodio che l’ha causata.
La Valutazione Globale del Comportamento
I giudici di legittimità hanno ribadito che, per determinare se la revoca debba essere retroattiva o meno, il giudice deve compiere una valutazione complessa. È necessario considerare:
1. La gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha violato le prescrizioni.
2. La condotta complessivamente tenuta dal condannato durante tutto il periodo di prova già trascorso.
3. L’incidenza concreta delle prescrizioni imposte sulla sua vita e sul suo percorso di reinserimento.
L’Effetto Retroattivo (Ex Tunc) della Revoca
La Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse corretta. Le azioni del condannato – il possesso di una grande quantità di stupefacenti, il denaro contante e il tentativo di disfarsi del telefono – non rappresentavano una semplice violazione, ma manifestavano una totale assenza di una reale volontà di risocializzazione. Questo comportamento è stato giudicato incompatibile con lo spirito della misura alternativa sin dal suo inizio, giustificando pienamente la revoca affidamento in prova con effetto retroattivo.
Le Motivazioni della Corte
Secondo la Cassazione, il ricorso presentato si limitava a sollecitare una diversa valutazione dei fatti, un’operazione che non rientra nelle competenze della Corte di legittimità. Il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza è stato considerato logico, coerente e giuridicamente corretto. La gravità delle condotte era tale da dimostrare che il percorso di rieducazione non era mai realmente iniziato, rendendo la revoca ex tunc l’unica conseguenza possibile. Il periodo di prova trascorso, in questa prospettiva, perde ogni valore ai fini dello sconto di pena.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: l’affidamento in prova non è un diritto acquisito, ma un’opportunità condizionata a un’adesione sincera al programma rieducativo. Comportamenti di particolare gravità, soprattutto se legati ad attività criminali, possono essere interpretati come un sintomo di un fallimento del percorso sin dalla sua origine. La conseguenza è la revoca affidamento in prova con effetto retroattivo, che annulla il tempo trascorso in misura alternativa e comporta il ritorno in detenzione per scontare la pena residua. La decisione sottolinea l’importanza della valutazione complessiva della condotta del condannato, che va ben oltre la mera osservanza formale delle prescrizioni.
In base a quali criteri un giudice decide la data di decorrenza della revoca dell’affidamento in prova?
Il giudice deve esaminare non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha causato la revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova e l’incidenza delle prescrizioni imposte.
Perché in questo caso la revoca dell’affidamento in prova è stata disposta con effetto retroattivo (ex tunc)?
La revoca è stata retroattiva perché la condotta del soggetto (possesso di una notevole quantità di cocaina e tentativo di occultare prove) è stata ritenuta talmente grave da manifestare una totale assenza di una reale volontà di risocializzazione sin dall’inizio della misura alternativa.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I’.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01);
Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa, essendo stato l’odierno ricorrente sorpreso (assieme ad un altro soggetto) il giorno 18 ottobre 2023 da personale della Guardia di Finanza in possesso di una notevole quantità di cocaina occultata all’interno dell’autovettura sulla quale si trovava a bordo, nonché presso i locali dell’azienda dove lavorava e di duemila euro in contanti. Inoltre, l’odierno ricorrente nell’occasione aveva cercato di sbarazzarsi del proprio telefono cellulare gettandolo in uno specchio d’acqua, in tal modo manifestando – per la notevole gravità delle condotte – l’assenza di una reale volontà di risocializzazione sin dall’inizio della misura alternativa alla detenzione;
Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale compiuto ragionamento, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per stabilire la decorrenza della revoca;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
I GLYPH aprile 2024. Così deciso in Roma, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.