Revoca Affidamento in Prova: La Condotta Complessiva Annulla il Beneficio fin dall’Inizio
L’affidamento in prova rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, offrendo al condannato la possibilità di un percorso di reinserimento sociale. Tuttavia, cosa accade se il soggetto viola le prescrizioni? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale riguardo la revoca affidamento in prova, stabilendo che, in caso di violazioni gravi e sintomatiche di una totale mancanza di adesione al programma, la revoca può avere effetto retroattivo, annullando il beneficio sin dal suo inizio.
I Fatti del Caso: La Violazione Sistematica delle Prescrizioni
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Quest’ultimo aveva disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova terapeutico, concessa pochi mesi prima. La decisione del Tribunale non nasceva da un singolo episodio, ma da una serie di comportamenti che denotavano una chiara e persistente volontà di non rispettare il percorso concordato.
Nello specifico, il soggetto aveva ripetutamente fatto uso di sostanze stupefacenti all’interno della stessa comunità terapeutica che avrebbe dovuto supportarlo. Il comportamento era culminato nell’abbandono definitivo della struttura. Secondo il giudice di sorveglianza, tali azioni non erano semplici ‘incidenti di percorso’, ma la manifestazione di un’assoluta assenza di volontà di aderire al programma terapeutico fin dal principio.
La Decisione della Cassazione: La Rilevanza della Condotta Complessiva nella Revoca Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: ai fini di determinare la decorrenza della revoca affidamento in prova, il giudice non deve limitarsi a valutare la gravità del singolo comportamento che ha innescato la revoca.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nella necessità di un’analisi complessiva della condotta del condannato. Il giudice deve esaminare il comportamento tenuto durante tutto il periodo di prova già trascorso e l’incidenza concreta delle violazioni rispetto alle prescrizioni imposte. Nel caso di specie, il consumo reiterato di stupefacenti e il successivo abbandono della comunità non sono stati visti come fallimenti isolati, ma come la prova inequivocabile che l’adesione al progetto rieducativo non era mai stata reale.
La Corte ha sottolineato che il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza era del tutto logico e coerente. Revocare la misura con effetto ex tunc, ovvero sin dalla data di concessione, è stata una scelta corretta perché la condotta del ricorrente ha dimostrato che i presupposti per il beneficio erano inesistenti fin dall’inizio. Il tentativo del ricorrente di ottenere una diversa valutazione dei fatti è stato considerato inammissibile in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare il merito delle decisioni dei giudici precedenti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione rafforza un importante principio: l’affidamento in prova non è un diritto acquisito, ma un’opportunità basata sulla fiducia e sull’impegno del condannato. La violazione di questa fiducia, se sistematica e grave, può portare a conseguenze severe, come la revoca affidamento in prova con effetto retroattivo. Questo significa che tutto il periodo trascorso in affidamento viene considerato come non espiato, e il condannato dovrà scontare la pena originaria in regime detentivo. L’ordinanza serve da monito: l’adesione al percorso rieducativo deve essere genuina, costante e totale, pena la perdita completa del beneficio concesso.
Perché la revoca dell’affidamento in prova è stata resa retroattiva?
La revoca è stata resa retroattiva, con effetto sin dall’inizio della misura, perché il comportamento del condannato (ripetuto consumo di stupefacenti e abbandono della comunità) ha dimostrato una totale e originaria assenza di volontà di aderire al programma terapeutico, rendendo nullo il patto fiduciario alla base della concessione del beneficio.
Quali elementi valuta il giudice per decidere la decorrenza della revoca affidamento in prova?
Il giudice non valuta solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha causato la revoca, ma deve considerare la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle violazioni rispetto alle prescrizioni imposte.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il giudice a quo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell’affidamento in prova (anche terapeutico), il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01);
Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato, ha disposto la revoca della misura concessa in data 27 aprile 2023 con effetto della stessa sin dall’inizio dell’affidamento, avendo il ricorrente fatto ripetutamente consumo di sostanze stupefacenti all’interno della comunità per poi abbandonarla del tutto, in tal modo manifestando l’assenza di una reale volontà di adesione al programma terapeutico sin dall’inizio della prova medesima;
Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale ragionamento non manifestamente illogico svolto dal Tribunale di sorveglianza di Torino, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.