Revoca Affidamento in Prova: Quando la Condotta Negativa Annulla il Beneficio
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi è stato condannato. Tuttavia, la sua concessione è subordinata a un comportamento corretto e coerente con il percorso rieducativo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che condotte gravi, anche se non strettamente legate al reato originario, possono portare alla revoca affidamento in prova con effetto retroattivo. Analizziamo questa decisione per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso
Al ricorrente era stata concessa la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nel maggio 2023. Pochi mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia disponeva la revoca di tale misura, con efficacia ex tunc, ovvero fin dall’inizio della sua concessione.
La decisione del Tribunale si basava su comportamenti ritenuti incompatibili con il beneficio. Nello specifico, era emerso che l’interessato gestiva un’attività di subnoleggio di autoveicoli all’insaputa dell’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e aveva simulato il reato di furto di uno di questi veicoli. Sebbene avesse confessato la falsa denuncia, ciò era avvenuto solo quando il quadro probatorio a suo carico era già solido.
L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione della revoca fosse viziata, poiché l’unica condotta valutabile era la falsa denuncia, peraltro confessata.
La Valutazione della Cassazione sulla revoca affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, compito che spetta ai giudici di merito. Il ruolo della Cassazione è limitato a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse ben motivata, adeguata e coerente. La revoca affidamento in prova era stata giustificata non da un singolo episodio, ma dalla gravità complessiva del comportamento posto in essere dall’interessato a pochi mesi dall’inizio della misura. Questo comportamento indicava una prognosi negativa sulla sua capacità di rispettare il percorso di risocializzazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato diversi punti cruciali a fondamento della sua decisione. In primo luogo, la gravità dei fatti: l’esercizio di un’attività di subnoleggio all’oscuro delle autorità di sorveglianza e la simulazione di un reato sono condotte che minano il rapporto di fiducia su cui si basa l’affidamento in prova.
In secondo luogo, il fattore temporale è stato determinante. Il fatto che tali comportamenti siano avvenuti a così breve distanza dalla concessione della misura è stato interpretato come un segnale particolarmente negativo, dimostrando che l’interessato non aveva interiorizzato il significato del percorso alternativo alla detenzione.
Infine, la confessione tardiva non è stata ritenuta sufficiente a modificare il quadro. I giudici hanno evidenziato che essa era sopraggiunta solo quando le prove a carico dell’individuo erano già schiaccianti, perdendo così gran parte del suo valore come segno di un reale ravvedimento.
La Corte ha concluso che l’insieme di questi elementi giustificava ampiamente non solo la revoca della misura, ma anche la sua efficacia ex tunc, annullando di fatto il periodo di pena già scontato in affidamento.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale nell’esecuzione penale: l’affidamento in prova è un beneficio condizionato a una condotta irreprensibile. Comportamenti gravi, che rivelano un’incompatibilità con gli obiettivi della misura, possono comportare la sanzione più severa, ovvero la revoca retroattiva. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice di sorveglianza si basa su un’analisi complessiva della personalità e del comportamento del condannato, non limitandosi a singoli episodi isolati, specialmente quando questi sono indicativi di una persistente tendenza a violare le regole.
Quale tipo di comportamento può giustificare una revoca affidamento in prova con effetto retroattivo?
Una condotta grave e incompatibile con il percorso di risocializzazione, come l’esercizio di attività illecite o non dichiarate e la simulazione di reati, specialmente se posta in essere poco dopo l’inizio della misura.
Una confessione è sufficiente a evitare la revoca della misura?
Non necessariamente. Secondo la Corte, se la confessione avviene solo quando le prove a carico sono già evidenti, perde di valore come indicatore di un reale cambiamento e potrebbe non essere sufficiente a prevenire la revoca.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti che hanno portato alla revoca?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice precedente sia legalmente corretta e che la sua motivazione sia logica e coerente. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, pronunciato in data 17 ottobre 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a COGNOME NOME il 9 maggio 2023 con decorrenza dall’inizio della misura.
Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento dell’interessato potesse giustificare la revoca ex tunc, sebbene l’unica condotta valutabile era rappresentata dalla falsa denuncia di furto di un’autovettura ed era stata oggetto di confessione.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Ser, 2, n. 19411 del :L2/03/2019, COGNOME, Rv. 276062) e prospetta genericamente un vizio motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato, il quale, infatti, ha dato adeguato e coerente conto della conclusione alla quale è pervenuto, avendo giustificato la revoca ex tunc in base alla gravità del comportamento posto in essere dall’interessato a pochi mesi dalla concessione della misura, ossia l’esercizio di un’attività di subnoleggio di autoveicoli all’oscuro dell’UEPE e la simulazione del reato di furto di un autoveicolo, confessata quando era ormai emerso un quadro di evidenza probatoria.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024