Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una
dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l’opposizione, proposta da NOME COGNOME, avverso la declaratoria di esito negativo dello svolto affidamento in prova al servizio sociale, con rideterminazione della pena detentiva da espiare in misura corrispondente all’intero periodo trascorso in misura alternativa, alla luce della recidiva criminosa verificatasi in sua costanza.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo.
Con esso il ricorrente deduce violazione di legge, non avendo il Tribunale di sorveglianza considerato che, essendo l’affidamento in prova stato concesso in relazione a pene concorrenti inflitte per i reati di riciclaggio e guida in stat d’ebbrezza, la citata recidiva criminosa era intervenuta in prossimità della cessazione della misura, allorché il residuo da espiare era rappresentato ormai solo dall’arresto imputabile alla contravvenzione. Sciolto virtualmente il cumulo, la pena che avrebbe potuto essere al condannato nuovamente addebitata sarebbe stata, dunque, solo quest’ultima (l’arresto), pena la violazione del principio di legalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Questa Corte ha già affermato che, qualora il comportamento dell’affidato in prova sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura esattamente corrispondente a quella scontata in regime alternativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278178-01).
L’esito totalmente sfavorevole dell’esperimento, legato a comportamenti tenuti nel corso di esso, che ne abbiano rivelato il totale fallimento, preclude la possibilità di considerare validamente espiato l’intero periodo trascorso in misura alternativa, ancorché imputabile all’espiazione di pene concorrenti. In tal caso, nessuna di tali pene può considerarsi utilmente scontata. Lo scioglimento virtuale del cumulo non avrebbe senso giuridico, né utilità logica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per i profili di colpa connessi all’invalidità della proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 novembre 2023.