Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 04/10/1978
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che
chiedeva il rigetto del
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 21 agosto 2024 revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a COGNOME Alessandro con decorrenza dal momento di applicazione della misura, 13 maggio 2022.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 47 L. 354/75 e vizio di motivazione.
La mera applicazione di una misura cautelare, per quanto custodiale, non impone ex se la revoca della misura alternativa, in quanto il Tribunale ha l’obbligo di valutare se gli elementi posti a base del provvedimento limitativo della libertà personale siano sintomatici del fallimento dell’esperienza rieducativa.
Il provvedimento impugnato avrebbe, per contro, revocato in automatico raffidamento in prova, quando la conseguenza che sarebbe potuta discendere da tale notifica poteva essere la semplice sospensione dell’esecuzione per la durata della custodia.
I fatti reato di cui alla misura, segnatamente, il reato associativo risulta commesso fino al 2023, mentre i reati fine si arrestano al 2020, in un periodo antecedente la concessione della misura.
Rilevava, infine, come la revoca della misura comporti la preclusione di accesso ai benefici penitenziari per anni tre.
2.2 Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 47 L. 354/75 e correlativo vizio di motivazione.
Il Tribunale ha errato nel revocare ex tunc la misura senza prendere in adeguata considerazione il tempo decorso in misura alternativa e le relazioni del servizio sociale che nulla hanno segnalato di negativo.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prov’à al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto per condotte successive all’inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla
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concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01). (Sez. 1, Sentenza n. 16337 del 26/01/2024 Rv. 286240)
Circa, poi, l’incidenza sulla misura alternativa della sopravvenuta esecuzione di una misura cautelare si è affermato che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione. (Sez. 1 – , Sentenza n. 35781 del 27/11/2020 Rv. 280095)
L’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova. (Sez. 1, Sentenza n. 36503 del 06/06/2018 Rv. 273614)
Quanto, poi, alla determinazione della decorrenza della revoca della misura è principio consolidato che qui si ribadisce che in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Sez. 1, Sentenza n. 36470 del 29/04/2021 Rv. 282007)
Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo di tutti gli insegnamenti testé richiamati; ha rilevato che la misura cautelare è stata applicata per un reato estremamente grave, cioè la contestata appartenenza all’associazione criminosa denominata Ndrangheta; che il periodo coperto dalla contestazione cautelare andava fino all’aprile 2023, cioè ad un momento successivo la concessione della misura alternativa, mentre l’inizio della consumazione era precedente la concessione della misura stessa.
Il Tribunale motiva ampiamente circa la gravità del fatto contestato, circa la incompatibilità di una affiliazione ad una associazione di stampo mafioso rispetto al programma di reinserimento sotteso a qualunque misura alternativa; sottolinea, inoltre, la gravità delle condotte commesse anche in costanza di applicazione della misura alternativa e, dunque, ritiene proporzionata una revoca ex tunc della misura e non sufficiente la mera sospensione della esecuzione della stessa.
Rilevava come, con tutta evidenza, il Tribunale di sorveglianza nel momento in cui concesse la misura lo fece ignorando la pendenza di un procedimento di tale spessore da portare all’applicazione di una misura cautelare per tali reati; e affermava che, del tutto verosimilmente, se ne avesse avuto conoscenza mai avrebbe concesso il beneficio, di lì la ragione della revoca della misura e non della semplice sospensione della esecuzione della stessa.
Il ricorso deve esser rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore