Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21918 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 07/01/1993 avverso l’ordinanza del 29/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato, ratificando il precedente provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME in data 11 settembre 2024, in relazione alla sentenza di condanna per delitti ex art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel 2022, escludendo la possibilità di concedere la diversa misura della detenzione domiciliare.
In particolare, sono state disattese le istanze difensive di rigetto della revoca ovvero, in subordine, di concessione della detenzione domiciliare alla luce del fatto che, dopo pochi mesi trascorsi in misura alternativa, in data 24 ottobre 2024, Ł stata emessa, nei confronti del condannato, una ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi imputazioni di spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi tra il 2020 ed il 2022.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354: il Tribunale, nel revocare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe errato, con conseguente carenza di motivazione, nel fondare la decisione sulla gravità delle imputazioni alla base della ordinanza di custodia cautelare in carcere (dalle quali risulta il ruolo di COGNOME quale promotore e organizzatore dell’associazione) e sulla vicinanza dei fatti di cui all’ordinanza cautelare con l’inizio della detenzione e con la, di poco successiva, ammissione alla misura alternativa.
Piuttosto, la sostituzione, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, in virtø della ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari sulla scorta dell’andamento positivo del processo rieducativo intrapreso durante l’esecuzione della misura alternativa fino all’arresto, dimostrerebbe una situazione opposta a quella ritenuta dal Tribunale di sorveglianza.
Inoltre, sarebbe illegittima la revoca della misura ex tunc, giustificandosi questa soltanto nei casi in cui il comportamento del condannato sia stato grave ed incompatibile con la prosecuzione
della misura.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 51-ter, legge n. 354 del 1975, in riferimento alla mancata sostituzione della misura alternativa concessa con quella della detenzione domiciliare.
Il Tribunale avrebbe, infatti, omesso di considerare il comportamento (rispettoso delle prescrizioni) tenuto da COGNOME nel corso del periodo di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonchØ di esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova; si tratta di circostanze rilevanti ai fini della concessione della misura della detenzione domiciliare.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł infondato.
In materia di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, la giurisprudenza di questa Corte afferma la rilevanza della sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, soltanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura, capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, COGNOME, Rv. 256701-01; Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095-01).
Inoltre, seppure la misura si consideri iniziata dalla data del verbale di affidamento, non per questo tuttavia ogni causa di revoca della misura deve necessariamente verificarsi in epoca successiva a quella della sottoscrizione del detto verbale, poichØ la revoca del beneficio penitenziario non Ł collegata alla data della insorgenza del comportamento che la produce, bensì alla natura negativa, ai fini della permanenza della misura premiale, del comportamento stesso, ben potendo una circostanza di tale genere essere sconosciuta – e come tale non valutabile dal Tribunale di sorveglianza – al momento della concessione della misura, pur essendosi essa verificata in epoca anteriore a tale decisione (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996 Sfragara, Rv. 20397901).
Ne consegue che, allora, la revoca non Ł collegata al momento dell’insorgenza del comportamento che la produce, bensì alla natura negativa del comportamento che, se verificatosi prima della decisione, resta sconosciuto e non valutabile al momento della concessione (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M. Rv. 286240 – 01 che ha affermato il principio nel caso di affidamento in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 con affermazione estensibile anche al caso di affidamento ai sensi dell’art. 47 ord. pen.).
L’ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi che governano la materia compiendo un’analisi che ha comportato la verifica complessiva e globale della personalità del condannato, anche alla luce delle sopravvenienze investigative del procedimento per il delitto di partecipazione (con il ruolo di promotore e organizzatore) all’associazione dedita al narcotraffico.
A tale proposito, ha adeguatamente valorizzato la particolare gravità delle imputazioni emergenti dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, essendo emerso il descritto ruolo di COGNOME la cui figura Ł emersa come quella maggiormente attiva nel contesto associativo e protagonista delle intercettazioni di piø pregnante rilevanza.
Egli si occupava degli approvvigionamenti, della detenzione, dell’occultamento, della suddivisione, del confezionamento, della preparazione e della vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti su territorio nazionale ed internazionale, nonchØ a mezzo internet durante il periodo Covid di lockdown.
E’ stata così ricostruita una figura caratterizzata da una elevatissima capacità a delinquere.
Al fine di motivare la revoca della misura Ł stata segnalata anche la vicinanza dell’epoca dei fatti descritti con l’inizio della detenzione e la, di poco successiva, ammissione alla misura alternativa; elementi idonei ad inficiare l’intento risocializzante alla base della richiesta di quella misura.
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in base alla decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ritenendola, comunque, inidonea a spiegare effetti ai fini della valutazione in punto di revoca, essendo stata assunta quella decisione in conseguenza di una valutazione positiva della magistratura di sorveglianza compiuta senza conoscere la pendenza del procedimento per il delitto di narcotraffico.
Tenuto conto della situazione complessiva del condannato, il lavoro svolto in costanza di misura alternativa Ł stato giudicato inidoneo a dimostrare alcuna forma di partecipazione al progetto rieducativo, con la conseguenza che la revoca Ł stata disposta ex tunc.
Anche su tale punto, il Tribunale di sorveglianza si Ł conformato agli arresti in base ai quali, al fine indicato, occorre procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonchØ la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859-01), dovendosi, altresì, considerare che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, purchØ tale potere discrezionale sia adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007-01).
Il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la misura della detenzione domiciliare, richiesta dalla difesa in via subordinata Ł stata ritenuta inidonea ad evitare il rischio di recidiva.
Proprio alla luce del principio per cui la valutazione di idoneità della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione deve essere compiuta tenendo conto dell’esame complessivo della personalità del condannato, il Tribunale di sorveglianza Ł pervenuto alla conclusione che, allo stato, la misura richiesta non Ł in grado di eliminare il pericolo di reiterazione.
La circostanza che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, così gradando quella della custodia in carcere originariamente applicata nel procedimento che ha dato origine alla revoca, oltre a non vincolare, in alcun modo, la determinazione della magistratura di sorveglianza, Ł stata presa in esame dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
Quella decisione Ł stata ritenuta effetto di una valutazione parziale e sul punto il ricorrente pone delle censure di estrema genericità omettendo di spiegare (al netto della citazione di un precedente della giurisprudenza di questa Corte) per quale ragione il giudizio del Tribunale dovrebbe ritenersi manifestamente illogico, ovvero svolto in violazione di legge.
Piuttosto, con valutazione scevra da vizi manifesti e alla luce di una disamina complessiva della personalità del condannato, il Tribunale di sorveglianza Ł pervenuto ad escludere la possibilità di ammettere il ricorrente alla misura della detenzione domiciliare.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME