Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FROSINONE il 05/09/1990
avverso l’ordinanza del 28/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di NOME COGNOME, la sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con quella della detenzione domiciliare per l’intera durata della pena da eseguire, giustificando la decisione con il recente coinvolgimento in una indagine per i delitti di truffa e riciclaggio e la conseguente rivalutazione del profilo della pericolosità sociale in termini divergenti rispetto a quanto deciso in sede di concessione della misura alternativa;
in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, – che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789);
in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli;
il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all’autorità giudiziaria;
il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706);
nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, ha segnalato le allarmanti modalità emerse con riferimenti ai reati ipotizzati nella recente indagine di polizia dalla quale sono emerse prove documentali di un trasferimento all’estero di 70.000 euro;
a fronte di tali valutazioni, il ricorrente propone un unico motivo di ricorso che solo nella parte finale prova a prendere posizione sul provvedimento impugnato senza, tuttavia, una contestazione effettiva della motivazione della revoca, limitandosi a prospettare la meritevolezza dell’affidamento in prova, omettendo di prendere posizione in ordine alla rilevanza del nucleo della condotta delittuosa contestata come recentemente commessa;
le contestazioni del ricorrente non intaccano, tuttavia, il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento serbato dal condannato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla scarsa adesione alle iniziative rieducative;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma i di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024