Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1021 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Lette le conclusioni scritte del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
NOME NOME nato a BISCEGLIE il 05/03/1994 avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con provvedimento del 16 novembre 2023.
Il condannato Ł in espiazione pena per condanne relative ai reati di tentata violenza privata, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti commessi dal 2012 al 2020.
La misura alternativa ha avuto inizio il 5 dicembre 2023 e da poco tempo dopo sono state segnalate plurime violazioni delle prescrizioni imposte.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, inammissibile la rinuncia del difensore al termine di cui all’art. 51 ter ord. pen., non vertendosi in tema di termine a difesa, ma previsto a pena di inefficacia del provvedimento interinale di sospensione e, in quanto tale, non oggetto di disponibilità dalle parti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 127, comma 3, cod. proc. pen. e 47, comma undicesimo, ord. pen. per mancata valutazione delle allegazioni difensive contenute nella memoria del 20 giugno 2024 con la quale la difesa ha segnalato la regolarità del rapporto di lavoro e dell’attività di volontariato svolta dal ricorrente presso un ente benefico.
L’omesso esame della predetta memoria avrebbe avuto incidenza decisiva sul provvedimento impugnato, non essendo stati considerati, contrariamente a quanto imposto dalla giurisprudenza di legittimità, tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge (artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 47 ter e 51 ter ord. pen.) relativamente alla mancanza di motivazione per il diniego della detenzione
domiciliare richiesta all’udienza del 20 giugno 2024.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione dell’art. 51 ter ord. pen. per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la rinuncia al termine di trenta giorni di cui alla citata disposizione.
La richiesta era funzionale ad ottenere il rinvio del procedimento in attesa della decisione sull’istanza di liberazione anticipata relativa a sei semestri presentata il 21 febbraio 2024 e pendente davanti al Magistrato di sorveglianza.
In caso di accoglimento dell’istanza, la pena residua sarebbe stata inferiore a due anni e sarebbe stata ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare «al momento della decisione preclusa dall’entità della pena residua».
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte Ł consolidata nell’affermare in ossequio al dettato dell’art. 47, undicesimo comma, ord. pen. che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210789).
Il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli.
Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza Ł ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca Ł costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, Ł, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l’esito, deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 215706).
Nel caso di specie, il Tribunale si Ł attenuto a tali principi avendo segnalato la commissione di plurime violazioni delle prescrizioni imposte al condannato, sin da poco tempo dopo l’inizio dell’esecuzione della misura alternativa, come da rapporto informativo dei Carabinieri del 24 maggio 2024.
Le violazioni sono consistite nell’avere NOME frequentato luoghi vietati, nell’essersi accompagnato a pregiudicati con i quali si tratteneva a lungo, nell’essersi fatto trovare, in sei occasioni, in luoghi diversi dalla sede di lavoro (oltre che in compagnia di pregiudicati), nell’avere organizzato, in data 10 marzo 2024 (data dalla quale Ł stata fatta decorrere la revoca), senza autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, la propria festa di compleannoinvitando pregiudicati.
Si tratta dell’applicazione corretta e ineccepibile di principi che governano la materia rispetto
alla quale la censura di violazione di legge si atteggia in termini di estrema genericità.
Invero, a fronte della valorizzazione di tali specifici elementi fattuali, non Ł stato precisato in quali termini la valutazione di circostanze (asseritamente) positive desumibili dalla memoria del 20 giugno 2024 avrebbe potuto modificare il giudizio del Tribunale.
NØ sono state indicate risultanze positive emerse nel corso dell’esecuzione della misura alternativa che sarebbero state pretermesse, specie se si considera che la revoca Ł stata disposta con decorrenza dal 10 marzo 2024 non disconoscendo, pertanto, la positività del primo periodo di esecuzione della misura alternativa.
4. Il secondo motivo Ł, parimenti, infondato.
Invero, la domanda di detenzione domiciliare, benchØ non espressamente menzionata nel dispositivo del provvedimento impugnato, Ł stata presa in considerazione dal Tribunale che ne ha rilevato l’inammissibilità tenuto conto dell’entità della pena residua da espiare.
D’altronde, lo stesso ricorrente nell’illustrazione del terzo motivo ha ammesso tale inammissibilità evidenziando come la richiesta di detenzione domiciliare avanzata con la memoria difensiva fosse «al momento della decisione preclusa dall’entità della pena residua».
5. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato.
Il rilievo difensivo parte dall’assunto secondo cui il termine di cui all’art. 51 ter ord. pen. dovrebbe essere ritenuto rinunciabile da parte dell’interessato.
La disposizione stabilisce che nel caso in cui «la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura Ł in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinchØ decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura»
Il secondo comma prevede che «nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti».
La tesi del ricorrente Ł che il termine di trenta giorni sia assimilabile a un termine a difesa e, dunque, rientri nella disponibilità del condannato.
L’assunto Ł privo di fondamento alla luce dell’orientamento, qui condiviso, secondo cui «la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l’adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa (nella specie, dell’affidamento in prova al servizio sociale), comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali» (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, 2021 Rv. 281309).
Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non Ł necessario rispetto a quello successivo del Tribunale e, laddove adottato, ha funzione meramente propedeutica.
La decorrenza del termine, peraltro, lascia inalterato il potere di decidere del Tribunale di sorveglianza in tema di revoca.
La conseguenza della inefficacia del provvedimento di sospensione Ł legata, tuttavia, alla semplice decorrenza del predetto termine ed esigenze di coerenza di sistema non consentono che la stessa possa essere esclusa per effetto della rinuncia del condannato.
In ogni caso, la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della decisione sull’istanza di liberazione anticipata non era, nel caso di specie, in alcun modo, vincolante per il Tribunale di sorveglianza.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME