Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato, con decorrenza a partire dal 17 gennaio 2024, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa, in data 7 dicembre 2022, a COGNOME COGNOME.
A ragione della decisione osserva che il condannato, nel periodo di sottoposizione alla misura, aveva tenuto condotte rivelatrici della sua incapacità di gestire l’ampia misura concessagli. COGNOME, già recidivo specifico per avere commesso in un passato recente reati di falso, nel corso di un controllo su strada, eseguito dalla polizia locale, aveva esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalla competente Autorità rumena ma risultata non autentica. Era stato, pertanto, iscritto a suo carico un procedimento penale per il reato di falso materiale.
COGNOME ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge , con particolare riferimento agli artt. 51 ter e 47, comma 1, Ord. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dai principi ripetutamente afferma4lla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto decisiva, ai fini della revoca, l’inosservanza delle prescizioni senza verificare se la condotta trasgressiva, in concreto ed alla luce della personalità del condannato non gravato da precedenti penali allarmanti, costituisca un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento.
In ogni caso, l’ordinanza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui, a seguito della disposta revoca, non sia stata applicata una misura meno afflittiva rispetto a quella carceraria, come la detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure, tra loro logicamente connesse, prive di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla disciplina normativa vigente rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che “la violazione commessa costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova” (tra le altre, Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 256479).
Il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è sempre rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare, con argomenti logici e adeguati alla vicenda concreta, l’uso del potere conferitogli.
Siffatta interpretazione è l’unica coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell’art. 47 Ord. Pen., comma 11, secondo cui l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed è anche correlato con l’affermazione, pure ricorrente ,nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la .definizione del
relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Assisi, Rv. 250824, e, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, COGNOME, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, COGNOME A., Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, COGNOME, Rv. 201368).
1.1. Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell’istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatori e dagli effetti impeditivi dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento della prova sul presupposto della incompatibilità dello stesso con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato al suddetto Tribunale, che, nella revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirne l’esito deve procedere a una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, COGNOME, Rv. 215706 – 01).
1.2. E’ pacifico anche l’indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 3 aprile 2013, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 237509).
Tanto posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza ha argomentatamente disposto la revoca della misura alternativa, apprezzando, in modo logico, la natura e la gravità della violazione nonché l’assenza di serie giustificazioni.
E’ tutt’altro che illogica o peggio arbitraria la valutazione sul carattere “fantasioso” delle spiegazioni .·:4-Th 4 2a offerte dal condannato, volte ad attribuire la responsabilità in ordine alla falsificazione della patente rinvenuta in suo possesso ed apparentemente rilasciata nel 2017 ad un connazionale da lui incaricato del rinnovo del documento in scadenza nel corso dell’anno 2023.
Altrettanto corretta è la rilevanza attribuita, nell’ambito del giudizio prognostico sulla adeguatezza della misura in corso di esecuzione a fronteggiare la pericolosità sociale, alla circostanza che l’affidato, secondo le evidenze
probatorie acquisite, era ricaduto nella consumazione di un reato – il falso materiale in patente di guida – identico ad uno commesso in passato. Siffatta condotta, oltre che sintomatica dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte criminose, è stata considerata dimostrativa del fallimento della prova intrapresa e l’inutilità della sua prosecuzione.
Quanto alla scelta di non applicare una misura meno afflittiva diversa dal riristino della carcerazione, va ricordato che l’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 comma 1 lettera b) del d. I.gs., 2 ottobre 2018, n. 123, consente al tribunale di sorveglianza, una volta ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza ed a prescindere dei provvedimenti cautelativi eventualmente adottati da quest’ultimo, di disporre non solo la revoca, ma anche la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa in corso di esecuzione in caso di comportamenti negativi della persona che vi è sottoposta.
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, sia pure con motivazione sintetica ma comunque idonea a sottrarsi alle censure di logicità dedotte dal ricorrente, ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli. In assenza di specifiche domande di misure meno afflittive da parte dell’interessato, ha, infatti, ripristinato il regime di detenzione carceraria, valutando la violazione delle prescrizioni, talmente grave da essere penalmente sanzionata, del tutto inidonea a fondare un giudizio prognostico favorevole in ordine all’applicazione di qualunque misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare, che postula, anch’essa, nel condannato una capacità di autocontrollo, quanto meno sufficiente ad assicurare, oltre alla prevenzione del rischio di consumazione di reati, il rispetto dell’obbligo di permanere all’interno del domicilio.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, da cui discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna í1 ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 2 ottobre 2024.